Il Consiglio regionale lombardo ha approvato, primo in Italia, una legge che impone l’indicazione della classe energetica di un edificio in tutti gli annunci finalizzati alla vendita o all’affitto.

L’obbligo riguarda non solo i cartelli affissi nelle agenzie immobiliari, ma anche gli avvisi su internet e sui quotidiani. Previste sanzioni da 1.000 a 5.000 euro per i contravventori. La Lombardia è la prima regione italiana in cui sarà obbligatorio indicare la classe energetica degli edifici negli annunci di vendita e di locazione degli immobili.

Il Consiglio regionale ha infatti approvato la Legge 21 febbraio 2011, numero 3 (“Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2011”), che, all’articolo 17 lettera d, introduce l’obbligo di inserire negli annunci di  vendita o locazione immobiliare sia la classe energetica dell’edificio (o della singola unità abitativa) che l’indice di prestazione energetica, che per edifici residenziali rappresenta il consumo di energia espresso in Kwh/metroquadro annuo.

Il nuovo provvedimento applica una serie di disposizioni contenute nella Direttiva 2010/31/CE sul rendimento energetico in edilizia. La Comunità europea, infatti, impone di indicare le informazioni relative alle prestazioni energetiche dell’immobile in tutti gli annunci depositati presso le agenzie competenti e più in generale in tutte le comunicazioni commerciali finalizzate all’affitto o alla vendita dell’edificio. In altre  parole, l’obbligo vale anche se non è coinvolta un’agenzia immobiliare e  riguarda anche gli annunci inseriti sui quotidiano o su internet.

Ora toccherà alla Giunta regionale dettare disposizioni perché gli obblighi diventino operativi, e sono previste sanzioni amministrative abbastanza pesanti per coloro che non li rispettano. ”Il titolare dell’annuncio commerciale (agenzia immobiliare o privato cittadino, ndr) che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l’obbligo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d) – si legge infatti nel testo della legge – incorre nella sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro, che compete, con il relativo introito, al comune nel quale è ubicato l’edificio”.

”La Lombardia ha giocato d’anticipo sulla legge nazionale, che a sua volta deve recepire la direttiva europea 2009/28/CE in materia di rendimento energetico in edilizia commenta Giuliano Olivati, presidente della Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) di Bergamo – Mentre  a livello statale si parla di obbligo dal 1 gennaio prossimo, nella nostra  regione dovremo come sempre fare da apripista». Attualmente, le indicazioni  sulla performance energetica dell’abitazione vengono fornite solo all’atto  del rogito o della stipula del contratto d’affitto, quindi, dal punto di  vista commerciale, a decisione già presa.

Ma questa non è l’unica novità introdotta dalla Legge regionale 3/2011 in materia di efficienza energetica in edilizia. Il provvedimento, infatti, impone (come già avvenuto in Piemonte) che nei condomini con impianto di  riscaldamento centralizzato vengano applicate ai caloriferi valvole per regolare o chiudere l’afflusso di acqua calda e per conteggiare i consumi effettuati dai singoli appartamenti.

L’obbligo entrerà in vigore il 1 agosto 2012 per ”le caldaie di maggiore potenza e vetustà” e ”dall’inizio di ciascuna stagione termica dei due anni successivi alla scadenza del 1° agosto 2012” per le caldaie di potenza e vetustà progressivamente inferiore. Chi non si adeguerà alle nuove disposizioni incorrerà in una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell’edificio.

La Legge del Consiglio regionale, infine, semplifica i requisiti necessari per ottenere la qualifica di certificatore energetico. Per l’accreditamento all’esercizio delle attività di diagnosi e certificazione energetica, infatti, non sarà più obbligatoria l’iscrizione a ordini o collegi professionali.

Il provvedimento, infatti, precisa che potranno ”accedere ai relativi corsi formativi anche coloro che non sono inscritti ad un albo”.

Silvana Santo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>