Cedolare secca: escluse le locazioni di abitazioni effettuate da titolari di reddito d’impresa

di Redazione Commenta

L’Agenzia delle Entrate ha escluso completamente dal nuovo regime fiscale le locazioni di abitazioni effettuate da titolari di reddito d’impresa e da società di persone, comprese le società semplici.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.26/E dell’1 giugno 2011, ha ribadito e chiarito che la “cedolare secca” può essere esercitata soltanto dal locatore, persona fisica, che sia proprietario dell’abitazione o titolare di diritto reale di godimento ed esclude dal nuovo regime fiscale le locazioni effettuate da società di persone o da società semplici e le locazioni effettuate da imprenditori o lavoratori autonomi, anche nel caso in cui concedano in locazione l’immobile abitativo ai propri dipendenti.

In sintesi sono assolutamente esclusi i soggetti Irpef (imprenditori individuali o società di persone) e le locazioni effettuate da società di capitali e dagli altri soggetti IRES.
Escluse anche le locazioni di abitazioni effettuate da imprese edili o società immobiliari, sia per gli immobili patrimonializzati, che per gli immobili “merce” (abitazioni costruite per la vendita). In tali ipotesi, pertanto, il reddito viene tassato in base agli ordinari criteri stabiliti dagli artt. 85 e 90 del TUIR – D.P.R. 917/1986 (rispettivamente, a costi e ricavi per i fabbricati “merce”, e, per i beni patrimonializzati, canone di locazione, ridotto di un importo massimo pari al 15% dello stesso, per le spese di manutenzione ordinaria documentate ed effettivamente rimaste a carico).
Da ricordare
* Il D.P.C.M. 12 maggio 2011 ha posticipato al 6 luglio 2011 il termine del 16 giugno per il versamento del primo acconto della “cedolare secca”, da effettuarsi tramite modello F24, utilizzando l’apposito Codice Tributo “1840 – Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-ACCONTO PRIMA RATA”, istituito con la Risoluzione 59/E del 25 maggio 2011.
* Per il 2011, il versamento dell’acconto, pari all’85% dell’imposta dovuta, deve essere effettuato:
– in unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, se d’importo inferiore a 257,52 euro;
– in 2 rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad 257,52 euro, di cui: la prima, nella misura del 40% dell’acconto (34% dell’imposta dovuta), entro il “nuovo” termine del 6 luglio 2011 (ovvero entro il 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) e la seconda, nella restante misura del 60% dell’acconto (51% dell’imposta dovuta), entro il 30 novembre 2011.
Fonte: Ance

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