In un regolamento di condominio sono contenute disposizioni che incidono nella sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi di ciascun condomino, e norme che coinvolgono interessi impersonali della collettività dei condomini stessi.
Le prime, data la loro natura contrattuale, possono essere modificate soltanto per iscritto e con il consenso unanime di tutti i condomini, mentre le seconde possono essere modificate con deliberazione dell’assemblea con la maggioranza prevista dall’art. 1136 del Codice Civile.