Appalti pubblici, le novità della Legge 13 agosto 2010 n.136

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Appalti pubblici, le novità della Legge 13 agosto 2010 n.136

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 196 del 23 agosto u.s. la legge 13 agosto 2010 n.136, recante il ”Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia”

Per prevenire infiltrazioni criminali, la legge prevede (articolo 3) l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziaria decorrere dal 7 settembre p.v.. Appaltatori, subappaltatori e subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese (nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici) dovranno impiegare unicamente conti correnti (bancari o postali) dedicati e i relativi movimenti potranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In caso di violazione dell’obbligo è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.

Sempre a partire dal 7 settembre è previsto, per individuare meglio dei soggetti operanti in cantiere, l’obbligo di indicare:

1. nella bolla di consegna del materiale numero di targa e nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri (articolo 4);

2. nella tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente (articolo 5).

Da settembre sarà, infine, introdotto il nuovo art. 353-bis c.p., relativo al reato di ”turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”, che punisce, già in fase pre-gara, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente (art. 9 della legge). Il reato è punito con la reclusione fino a cinque anni, la stessa pena che è ora prevista anche riguardo alla turbativa d’asta (art. 10 della legge).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri dovrà promuovere un decreto contenete le modalità per l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), stabilendo gli enti, gli organismi e le società che potranno aderire alla SUA nonché le attività e i servizi svolti dalla SUA, incluse le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti (articolo 13 della legge).

Entro il 7 settembre del prossimo anno, il Governo dovrà adottare:

1. un decreto legislativo recante il ”codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” per la rivisitazione della disciplina nazionale, che tenga conto dell’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

2. un decreto legislativo per la revisione della disciplina relativa alle procedure di rilascio e validità della documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche, che si baserà su una banca dati nazionale unica sia rispetto a tutto il territorio nazionale che con riferimento a tutti i rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione.

Fonte: Ance

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