Sistema bancario: riunione comitato interministeriale

di Redazione Commenta

Si è riunito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sotto la presidenza del Ministro Tremonti, il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR).
Il Comitato ha assunto tre delibere di carattere generale in tema di: sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari, attività di rischio delle banche nei confronti di soggetti collegati. Con la prima delibera il CICR dà attuazione all’art. 128-bis del Testo unico bancario (TUB) che prevede l’introduzione di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie nei rapporti con la clientela, cui le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad aderire. La disciplina individua criteri di svolgimento delle procedure che favoriscono la rapidità, l’economicità e l’effettività della tutela senza pregiudicare per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di difesa previsto dall’ordinamento; viene definita la composizione dell’organo decidente improntata a garantirne l’imparzialità e la rappresentatività; si configura un contributo della Banca d’Italia al funzionamento del nuovo sistema a garanzia del conseguimento degli obiettivi fissati in materia dal TUB.

Sul tema delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari la delibera mira ad allineare la normativa di vigilanza nazionale alla disciplina comunitaria, a cui sono conformati gli altri maggiori paesi europei. Le nuove norme prevedono: – di ampliare i limiti di detenibilità delle partecipazioni in imprese non finanziarie, eliminando le regole di “separatezza banca-industria a valle” (il punto di riferimento saranno le soglie comunitarie: il 15% del patrimonio di vigilanza della banca/gruppo partecipante, che rappresenta il limite di concentrazione per una singola partecipazione qualificata; il 60% del patrimonio, che rappresenta il limite complessivo per la somma delle partecipazioni della specie); – di semplificare il sistema dei controlli di tipo amministrativo sull’acquisizione di partecipazioni in soggetti di natura finanziaria (queste possono essere sottoposte ad autorizzazione preventiva a fini di stabilità, ovvero per evitare ostacoli all’esercizio della vigilanza su base consolidata). Nel complesso la riforma mira a ridurre sensibilmente il novero delle fattispecie da autorizzare.

L’ampliamento delle possibilità operative delle banche sarà fronteggiato da strumenti e normative di vigilanza in un quadro incentrato sul rafforzamento dei requisiti patrimoniali, l’intensificazione dei controlli, regole di carattere organizzativo e di governance allo scopo di prevenire i conflitti di interesse derivanti dalle relazioni partecipative. In tale quadro è compresa anche l’emanazione di una compiuta disciplina delle attività di rischio verso i “soggetti collegati”, materia strettamente connessa con quella delle partecipazioni bancarie.
I presidi in materia di attività di rischio delle banche verso soggetti collegati vengono stabiliti con la contestuale adozione della terza delibera. L’iniziativa normativa del CICR – in linea con gli standard internazionali (tra cui il Core Principle n. 11 del Comitato di Basilea) e con i principali ordinamenti esteri – prevede limiti quantitativi all’assunzione di attività di rischio verso soggetti collegati, regole procedurali volte a garantire la correttezza sostanziale delle deliberazioni, controlli sulle posizioni in essere.
La disciplina trova applicazione nei confronti dei soggetti collegati, intesi come l’insieme di una parte correlata (soggetti che hanno un legame diretto con la banca) e dei soggetti ad essa connessi (soggetti collegati alla banca per il tramite di una parte correlata).
Tra le parti correlate, in particolare, sono incluse le società sulle quali la banca esercita un’influenza notevole, in considerazione del fatto che conflitti di interesse e condizionamenti sulla gestione possono derivare anche da esposizioni (partecipazioni e finanziamenti) nei confronti di imprese partecipate in modo significativo, in special modo se industriali.

La definizione delle norme di attuazione della delibera è rimessa alla Banca d’Italia. In ordine alla applicazione dei limiti, la delibera fa riferimento anche alla possibilità di prevederne per l’assunzione di rischi di mercato derivanti da transazioni con parti correlate, da ricondurre alla crescente rilevanza assunta da tale tipologia di rischio nel sistema finanziario.
E’ stata anche data notizia infine del decreto assunto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in via d’urgenza, in qualità di Presidente del CICR il 7 gennaio u.s. relativo al nuovo sistema di rilevazione delle statistiche di bilancia dei pagamenti e posizione netta sull’estero basato sulle segnalazioni inviate direttamente dagli operatori economici (direct reporting).

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