Mutuo casa, senza comunicazione stop alla detrazione

Mutuo casa, senza comunicazione stop alla detrazionePer fruire dello sconto Irpef del 19% è fondamentale la certezza della data di inizio lavori.

Non può fruire della detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi pagati sul mutuo ipotecario chi, pur avendo avviato e concluso i lavori di completamento dell’immobile da adibire ad abitazione principale entro i termini previsti dalle norme, non ha comunicato al Comune la data di inizio lavori.

Questa, in sintesi, la risposta fornita dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 310/E del 5 novembre, a un contribuente che, con istanza di interpello, chiedeva di sapere se - per poter fruire della detrazione d’imposta fino a 2.582,28 euro prevista dall’articolo 15 del Tuir (comma 1-ter) - è lecito considerare come data di inizio lavori la data di emissione delle prime fatture di spesa a lui intestate. Nel caso in questione, il contribuente aveva acquistato da un’impresa costruttrice un immobile allo stato grezzo e, essendo ancora valida la concessione edilizia rilasciata all’impresa, aveva dato avvio ai lavori di completamento senza darne comunicazione al Comune.

Secondo l’Agenzia, però, “la certezza della data di inizio lavori è fondamentale per poter verificare il rispetto della condizione temporale” indicata nel decreto n. 311 del 1999, che “riconosce la detrazione d’imposta per gli interessi passivi solo a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo”. Nel caso in questione, dunque, non essendo possibile avere certezza della data di inizio lavori, il contribuente non può usufruire della detrazione d’imposta. Secondo i tecnici delle Entrate, infatti non può assumere rilevanza la data delle fatture relative alle spese sostenute, dato che la loro emissione potrebbe essere successiva all’effettiva data di inizio dei lavori.

Tra gli adempimenti richiesti per poter usufruire della detrazione, conclude la risoluzione, è previsto espressamente che il contribuente conservi le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia. Nel caso in esame, non essendo stata presentata alcuna richiesta per la voltura del permesso di costruire, “l’abilitazione amministrativa risulta essere intestata ancora all’impresa che ha ceduto l’immobile”.

Chiara Ciranda - Fiscooggi.it

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