Abrogate le disposizioni accertative sulle compravendite immobiliari in base al valore normale

 Sul Supplemento Ordinario n.110 alla Gazzetta Ufficiale n.161 del 14 luglio 2009 è stata pubblicata la legge 7 luglio 2009, n.88 – legge Comunitaria 2008 – che, tra l’ altro, elimina le disposizioni in materia di accertamento sulle compravendite immobiliari in base al valore normale, sia per l’ Iva che per le imposte sul reddito.

Sono state, quindi, definitivamente accolte le istanze dell’ Ance che, anche mediante la presentazione di una denuncia presso la Commissione Europea, ha da sempre sostenuto l’ illegittimità degli accertamenti fiscali nell’ ipotesi in cui il corrispettivo pattuito per l’ operazione fosse inferiore al valore normale, predeterminato unicamente in base a dati statistici, come le quotazioni O.M.I., inadeguati a rappresentare i valori di compravendita degli immobili nelle diverse realtà territoriali.

In particolare, l’ art.24, commi 4, lett. f, e 5, della legge n.88 / 2009 riscrive, rispettivamente, sia l’ art.54, comma 3, del D.P.R. 633 / 1972 (ai fini Iva), sia l’ art.39, comma 1, lett. d, del D.P.R. 600 / 1973 (ai fini delle imposte sul reddito), eliminando, in entrambi i casi, le disposizioni che consentivano agli Uffici fiscali di rettificare i corrispettivi relativi alle operazioni di cessione dei beni immobili.

Allo stesso modo, per coordinamento normativo, deve intendersi abrogato anche l’ art.35, comma 23 – bis, della legge 248 / 2006, in base al quale, sempre ai fini Iva, nel caso di trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento bancario, il valore normale non poteva essere inferiore all’ ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.

Finalmente il paradosso fiscale va in soffitta: abrogato l’ accertamento in base al valore normale nelle transazioni immobiliari

 È arrivato il via libera definitivo della Camera al disegno di legge, già approvato dal Senato, poi modificato dalla Camera e quindi nuovamente modificato dal Senato, recante disposizioni per l’ adempimento di obblighi derivanti dall’ appartenenza dell’ Italia alla Comunità europea in riferimento all’ abrogazione dell’ accertamento fiscale in base al valore normale sulle cessioni degli immobili ovvero sulle transazioni a titolo oneroso.

Tale diabolica novella fiscale è stata oggetto di giuste precisazioni dalla Legge comunitaria 2008, in base alla quale viene confermata l’ eliminazione delle disposizioni in materia di accertamento sulle compravendite immobiliari in base al valore normale dei fabbricati ceduti, sia ai fini IVA che delle imposte sul reddito, che era stato introdotto dall’ art.35, commi 2 – 3, del D.L. 223 / 2008, convertito, con modifiche, dalla legge 248 / 2006 (Decreto Visco – Bersani).

Restiamo tutti in attesa della pubblicazione in Gazzetta per l’ entrata in vigore del nuovo provvedimento. Ci preme però ricordare che tale risultato è stato raggiunto anche grazie alla formale denuncia presentata dall’ ANCE alla Commissione europea, in cui è stato evidenziato che le norme sul valore normale violano la Direttiva 28 novembre 2006 n.2006 / 112 / CE – Direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d’ imposta sul valore aggiunto, in base alla quale la base imponibile costituita dal corrispettivo pattuito, coincidente con quello esposto in fattura e non da un valore prestabilito statisticamente, come le quotazioni O.M.I.

A tale segnalazione di illegalità con effetti di denuncia dell’ ANCE è seguita una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell’ Italia che ha necessariamente dovuto riallineare la propria normativa con le disposizioni europee.

Infatti la diavoleria fiscale era stata introdotta dall’ art.35, commi 2 – 4 e 23 bis, del Decreto – legge n. 223 / 2006 (decreto Visco – Bersani, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2006) che aveva previsto la possibilità di procedere alla rettifica delle dichiarazioni IVA e delle imposte sul reddito, nell’ ipotesi in cui sia accertato che il valore di trasferimento di beni immobili si discosti da un certo valore normale degli stessi; nel caso, poi, di trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento bancario, il valore normale non può essere inferiore all’ ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.

Compravendite: riduzione delle transazioni e flessione dei prezzi

 Nella riduzione delle compravendite immobiliari, l’Agenzia del Territorio rende noto che nel terzo trimestre 2008 il calo è stato del 13% nei confronti dello stesso periodo del 2007. Secondo l’Osservatorio del mercato immobiliare, la diminuzione colpisce soprattutto il settore residenziale, con un -14,1%. Gli altri settori fanno registrare una flessione del 12,2% (terziario -13,3%; commerciale -12,6%; produttivo -3,6%). Nel primo semestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,3% su base annua e dell’1,4% rispetto al semestre precedente. Considerando l’indice Istat dei prezzi al consumo – sottolinea l’Agenzia del Territorio – che è cresciuto del 2%, per la prima volta nell’ultimo decennio il tasso di crescita dei prezzi delle abitazioni è inferiore al tasso di inflazione. La flessione nelle compravendite e il raffreddamento del tasso di crescita dei prezzi hanno portato il valore di mercato complessivo delle transazioni, nel settore residenziale, a subire nel primo semestre dell’anno una riduzione del 10,8% rispetto allo stesso periodo 2007. Uno dei principali fattori scatenanti del ciclo immobiliare espansivo risiede nella forte discesa dei tassi di interesse; infatti, una parte importante delle compravendite è stata realizzata grazie all’erogazione di mutui. Nel 2007, l’incidenza delle compravendite assistite da mutuo sul totale delle compravendite è di circa il 49% (al Nord 54,9%, al Sud 38,8%). Il totale delle compravendite effettuate con l’ausilio di un mutuo ipotecario (370.141 nel 2007) è sceso del 9,5% rispetto al 2006, mentre il calo delle compravendite di abitazioni nello stesso periodo si attestava sul 4,6%. Sono stati erogati per questi prestiti alle famiglie circa 47,4 miliardi di euro, con un calo del 9,1%. I tassi medi iniziali dei mutui ipotecari, tra il 2004 e il 2007, spiega ancora l’Agenzia del Territorio, sono passati da 3,85% a 5,32% e nei primi tre trimestri 2008 si registra un ulteriore aumento dei tassi di 0,9 punti percentuali. La contrazione del mercato immobiliare ha comportato anche una diminuzione delle compravendite assistite da mutuo ipotecario dovuto anche all’aumento dei prezzi delle abitazioni e dei tassi di interesse praticati. Inoltre, è stata osservata una maggiore cautela da parte degli istituti di credito a concedere finanziamenti, dovuta alla crisi internazionale del settore. Tutti fattori che hanno sicuramente comportato l’esclusione di una fetta di potenziali acquirenti, contribuendo così alla contrazione delle compravendite. Vista la crisi internazionale, la riduzione delle compravendite porterà anche una decelerazione e, probabilmente, ad una flessione in termini reali dei prezzi.

I tempi di erogazione del mutuo

 Quando ci si è impegnati a comprare una casa entro un dato termine e si deve pagare una penale al venditore per il ritardo, tempi lunghi di istruttoria per la concessione del mutuo possono costare cari. Di regola 60 giorni possono essere più che sufficienti per ottenere un mutuo ipotecario, ma è necessario muoversi con prudente anticipo e prospettare chiaramente alla banca le proprie necessità, esigendo che vengano rispettati i tempi previsti. Inoltre, poiché l’ipoteca esiste solo dal momento in cui il notaio la iscrive nell’apposito ufficio (Agenzia del Territorio), e ciò può essere fatto solo dopo la sottoscrizione del contratto di mutuo, a volte la banca trattiene la somma mutuata sino a quando sia certa dell’avvenuta iscrizione (e consolidamento) dell’ipoteca: ciò significa dover aspettare, a seconda dei casi, anche due o tre settimane dopo la stipulazione prima di poter disporre del denaro ottenuto in prestito. Nel caso di mutuo assunto al fine del pagamento del prezzo di una compravendita immobiliare, il venditore dovrà di conseguenza attendere diversi giorni per essere pagato.

Tempi di erogazione mutui e istruttoria. Utili consigli

 Quando ci si è impegnati a comprare una casa entro un dato termine e si deve pagare una penale al venditore per il ritardo, tempi lunghi di istruttoria per la concessione del mutuo possono costare cari. Di regola 60 giorni possono essere più che sufficienti per ottenere un mutuo ipotecario, ma è necessario muoversi con prudente anticipo e prospettare chiaramente alla banca le proprie necessità, esigendo che vengano rispettati i tempi previsti. Inoltre, poiché l’ipoteca esiste solo dal momento in cui il notaio la iscrive nell’apposito ufficio (Agenzia del Territorio), e ciò può essere fatto solo dopo la sottoscrizione del contratto di mutuo, a volte la banca trattiene la somma mutuata sino a quando sia certa dell’avvenuta iscrizione (e consolidamento) dell’ipoteca: ciò significa dover aspettare, a seconda dei casi, anche due o tre settimane dopo la stipulazione prima di poter disporre del denaro ottenuto in prestito.

Mutui per ristrutturazioni: sconto Irpef se è certa la data inizio lavori

 Risoluzione n. 73/E del 3 marzo 2008. Coincide, in caso di completamento di costruzione, con quella di voltura della Dia

Nel caso di donazione da padre a figlio di un immobile da adibire ad abitazione principale e di stipula di un mutuo ipotecario da parte del neoproprietario per ristrutturarlo, è possibile detrarre gli interessi passivi pagati in dipendenza del finanziamento perché risultano soddisfatte le due condizioni temporali richieste dalla normativa: i lavori di completamento del fabbricato sono iniziati nei sei mesi successivi alla stipula del mutuo e il trasferimento di residenza è avvenuto entro un semestre dal termine dei lavori (risoluzione n. 73/E del 3 marzo).

Nel dettaglio, l’Agenzia ritiene soddisfatto il primo requisito temporale perché nel caso in questione è desumibile con certezza la data di inizio dei lavori di ristrutturazione, che può ragionevolmente coincidere con il passaggio di titolarità della Dia dal padre al figlio istante.
Il 23 gennaio 2006, infatti, avviene il trasferimento di titolarità della dichiarazione, mentre il 10 gennaio dello stesso anno è stato stipulato il mutuo: è chiaro che il contribuente rientra ampiamente nei paletti temporali fissati dal decreto 311/1999. Quest’ultimo detta le condizioni a cui si subordina lo sconto Irpef sul mutuo, affermando che gli interventi di ristrutturazione devono avere inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell’unità immobiliare da costruire.

Mutuo casa, senza comunicazione stop alla detrazione

 Per fruire dello sconto Irpef del 19% è fondamentale la certezza della data di inizio lavori.

Non può fruire della detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi pagati sul mutuo ipotecario chi, pur avendo avviato e concluso i lavori di completamento dell’immobile da adibire ad abitazione principale entro i termini previsti dalle norme, non ha comunicato al Comune la data di inizio lavori.

Comprar Casa senza rischi

 Sarà presentato l’avvio a Milano e in Lombardia di un articolato intervento pilota di informazione ai cittadini sull’acquisto della casa, la stipula di un mutuo ipotecario e tutti gli obblighi, atti e scadenze che accompagnano uno dei più importanti momenti della vita.

Una sorta quindi di “pronto soccorso” che offre gratuitamente appoggio e consulenza preventiva a chi si accinge a comprare una casa.

L’iniziativa, promossa dalle organizzazioni notarili regionali e nazionali, dal Comune di Milano e dalle Associazioni dei Consumatori prevede, oltre a circa 1300 appuntamenti presso gli studi notarili di Milano e della Lombardia, anche un incontro pubblico tra cittadini, notai e rappresentanti dei consumatori.