Detrazione interessi indenne dal cambio mutuo

di Redazione 2

Risoluzione n. 390/E del 21 dicembre 2007. L’estinzione del vecchio contratto per la costruzione dell’abitazione principale con successiva stipula di uno nuovo non pregiudica la fruizione del beneficio.

La detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15, comma 1-ter, Tuir), si applica anche in caso di estinzione e successiva stipula di un nuovo contratto di mutuo.
Questi, in estrema sintesi, i contenuti della risoluzione n. 390/E del 21 dicembre, con la quale l’agenzia delle Entrate risponde a un’istanza d’interpello in cui è stato chiesto se è possibile continuare a fruire del beneficio fiscale nell’ipotesi descritta.

I tecnici dell’Agenzia, hanno preliminarmente precisato che, per quanto riguarda i mutui per l’acquisto dell’abitazione principale, l’agevolazione è riconosciuta anche nel caso in cui l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati (articolo 15, comma 1, lettera b), Tuir). La ratio della norma va individuata nel carattere unitario dell’operazione di estinzione e accensione del nuovo mutuo e nella sostanziale continuità del rapporto di mutuo originariamente stipulato, con conseguente conservazione dei benefici fiscali già riconosciuti in relazione al primo contratto.

La risoluzione ricorda poi la circolare 95/2000, con la quale è stato chiarito che, nel caso in cui venga estinto un mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale e ne venga stipulato uno nuovo di importo non superiore alla quota residua di capitale, maggiorata delle spese e oneri correlati, la detrazione spetta anche se il soggetto mutuante è diverso da quello originario. Inoltre, il mantenimento dei benefici fiscali nel caso di surroga nel rapporto di mutuo per volontà dello stesso debitore è stato espressamente previsto dal decreto legge 7/2007, recante la disciplina sulla “portabilità del mutuo”.

Alla luce di queste considerazioni e considerata la stretta affinità tra le fattispecie di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e di mutuo per la costruzione della stessa, per evitare di trattare in modo differente situazioni sostanzialmente identiche, l’Agenzia ritiene possibile conservare i benefici già riconosciuti in relazione al primo contratto. Pertanto, l’agevolazione prevista dall’articolo 15, comma 1-ter, del Tuir, si applica anche nell’ipotesi in cui l’estinzione e la successiva stipula sono riferibili a un mutuo stipulato per la costruzione dell’abitazione principale.

La risoluzione, infine, precisa che la detrazione non può essere riconosciuta sull’intero importo del secondo mutuo quando esso risulti superiore, anche se di poco, alla residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. È necessario, quindi, determinare la percentuale dell’importo del secondo mutuo rispetto all’importo della residua quota di capitale da rimborsare del primo. A tale scopo può essere utilizzata la seguente formula:

X = 100 x residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri correlati / importo del secondo mutuo.

Laura Monfeli – fiscooggi.it

Commenti (2)

  1. Se non interpreto male questo significa che il caso di estinzione e sostituzione del vecchio mutuo con uno nuovo, anche con banca diversa e di importo significativamente superiore (sostituzione più rifinanziamento ad esempio) al capitale residuo maggiorato delle spese e degli altri oneri correlati non implica la decadenza totale della detrazione, ma comporta unicamente che il contribuente dovrà calcolare gli interessi detraibili rapportando
    l’ammontare ancora da rimborsare del vecchio mutuo all’importo di quello nuovo?

  2. buongiono,2 anni fa ho stipulato un mutuo con banca intesa.la tipologia di mutuo si chiama sonni tranquilli(mica tanto sonni tranquilli).mutuo di 20 anni,106000 richiesto,rata costante di 680 euro al mese.dopo 2 anni mi ritrovo la rata uguale,ma con 7 anni in piu’ da pagare.quindi mi ritrovo da pagare ancora 25 anni. come inizio non c’e’ male!!Chiedo: in caso di surruga con un’altra banca,se il debito residuo e’ di 102000 euro, facendo un mutuo con durata di 20 anni, posso continuare a portare in detrazione gli interessi del nuovo mutuo?
    grazie.
    lanfranco, 11settembre 2008

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