Energia elettrica: In G.U. le compensazioni della spesa per le famiglie disagiate

di Redazione 2

Nella G.U. n. 41 del 18 febbraio 2008 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 28 dicembre 2007, recante i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica a clienti economicamente svantaggiati ed a clienti in gravi condizione di salute.

L’articolo 1 del decreto dispone che gli oneri derivanti dalla compensazione della spesa siano inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, per la copertura dei quali è istituita una apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell’utenza.

L’articolo 2 dispone che la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica sia riconosciuta ai clienti domestici in condizioni di effettivo disagio economico, in forma parametrata al numero di componenti la famiglia anagrafica e in modo tale da procedere una riduzione della spesa dell’utente medio indicativamente del 20%.

Ai fini della individuazione dei beneficiari è utilizzato l’indicatore di situazione economica equivalente/ISEE (di cui al d.lgs. 109/1998 e s.m.i.): hanno diritto alla compensazione della spesa i clienti domestici con ISEE fino a 7.500 euro.

L’articolo 3 riconosce la compensazione (con modalità da definirsi a cura dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas) anche a clienti domestici nel cui nucleo familiare siano presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.

Le compensazioni della spesa a causa di disagio economico ovvero a causa di gravi condizioni di salute sono tra loro cumulabili, in presenza dei rispettivi requisiti di ammissibilità.

L’articolo 4 dispone che l’utente in possesso dei requisiti richiesti, per avere accesso alla compensazione, presenti apposita richiesta al comune di residenza; in caso di esito positivo della procedura di valutazione ed ammissione, il comune rilascia all’utente un certificato che riconosce la titolarità a godere della compensazione e comunica al soggetto competente della filiera elettrica gli elementi informativi necessari alla gestione degli utenti tutelati.

L’articolo 5 del decreto (entrato in vigore il 19 febbraio scorso) dispone infine che i maggiori oneri sostenuti dai comuni per le procedure e le attività di gestione della procedura di accesso e attivazione del meccanismo di compensazione trovino copertura finanziaria nelle disponibilità del Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico anche con finalità di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali (v. articolo 1, comma 362, della legge 296/2006).

ANCI

Commenti (2)

  1. io abito a Voghera ma loro mi dicono che non sanno niente di questa legge pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.41 del 18-02-08, sconti del 20% sulla luce a chi non supera reddito isee di 7.500 annuo, cosa debbo fare per farmi approvare la legge? visto ce io ho solo il reddito di invalidita civile al 100% per distrofia muscolare. per favore aiutatemi a cosa fare. ringrazio ma vi prego rispondetemi al più presto, saluti felice di nome no di fatto

  2. Se ci contatta in redazione, possiamo raccontare la sua storia e vedere di aiutarla. Ci può contattare al numero 338.7656491 oppure 0383.369986.

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