Confedilizia: nuove norme per gli impianti domestici

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La Confedilizia ha impugnato avanti il Tar Lazio il decreto in materia di impianti domestici adottato dal passato Governo il 22 gennaio scorso. Com’è noto, la Confedilizia ha a suo tempo ottenuto dall’Ufficio legislativo del Ministero per lo sviluppo economico esaustive precisazioni che hanno consentito alle strutture della Confederazione di riprendere – dopo la sospensione che aveva dovuto essere decisa – l’assistenza per la stipula dei contratti di locazione. Ma il chiarimento amministrativo richiede, all’evidenza, una verifica. Di qui, il ricorso. Dopo aver sottolineato la differenza tra regolamenti ministeriali (o interministeriali) e regolamenti governativi, si evidenzia nello stesso che solo questi ultimi possono avere natura e portata di regolamenti di delegificazione: natura e portata che sono invece stati illegittimamente attribuiti al decreto impianti (tra l’altro, emanato oltre un mese dopo la scadenza del termine fissato per l’esercizio della delega), che – infatti – abroga la legge 46/’90.

Non solo. Il decreto Bersani non si è per niente limitato – come da delega – al “riordino” della disciplina vigente, ma ha anche introdotto disposizioni nuove, assenti dai testi normativi precedentemente vigenti. E (come evidenziano gli avvocati che assistono la Confedilizia prof. Vittorio Angiolini, prof. Marco Cuniberti e Paolo Panariti) questo si è verificato proprio con l’art. 13 del provvedimento impugnato che prevede l’obbligo di conservare “la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione”, e di consegnare tale documentazione, in caso di trasferimento dell’immobile a qualunque titolo, all’avente causa (comma 1), nonché l’obbligo di inserire nell’atto di trasferimento dell’immobile “la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza”, di allegare (“salvo espressi patti contrari”) ai medesimi atti di trasferimento “la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’art. 7, comma 6” e, infine, l’obbligo di consegnare copia della stessa documentazione anche “al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l’immobile”. Sono tutte censure (ma altre – altrettanto importanti – investono anche l’aspetto delle sanzioni) che consiglierebbero un’azione di autotutela della P.A., ispirata – oltretutto – a criteri di sicurezza effettiva, anzicché cartacea. Cioè, anzicché buroindotta: tanto per dar lavoro a qualcuno, impiantisti o professionisti che siano.

www.confedilizia.it

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