Raccolta e smaltimento rifiuti, municipalizzate fuori dalla “moratoria fiscale”
Non sfuggono all’Iva le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuate dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e dalle aziende speciali degli enti locali. Con la sentenza n. 1836/2008 - che ribalta completamente l’esito dei precedenti gradi di giudizio - la Suprema corte ha accolto il ricorso presentato dall’agenzia delle Entrate contro l’Azienda speciale ecologica (Ase) di Manfredonia (FG), chiudendo dunque definitivamente a favore dell’Amministrazione finanziaria una controversia del valore di oltre 337mila euro. Appellandosi alla cosiddetta “moratoria fiscale” introdotta nel 1993 (Dl 331/1993) proprio in favore di società per azioni, aziende speciali e nuovi consorzi istituiti ai sensi della legge sull’ordinamento delle autonomie locali (legge 142/90), l’azienda aveva chiesto il rimborso dell’Iva versata relativamente ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In pratica, la moratoria fiscale consisteva nel riconoscere alle società in questione la possibilità di usufruire, per tre anni, delle più vantaggiose disposizioni tributarie applicabili all’ente di appartenenza.
Secondo la Cassazione, però, coerentemente con un orientamento ormai consolidato, l’agevolazione non si applica all’Iva relativa alle prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuate dalle stesse aziende, perché svolte “non in forza dell’esercizio di un potere pubblico autoritativo”, correlato all’imposizione di un tributo a carico dei destinatari del servizio, “ma sulla base di un incarico di gestione a esse commissionato dal Comune e accompagnato dall’erogazione di un corrispettivo per il servizio reso”.
Niente moratoria, dunque, perché il rapporto tra il Comune e l’Ase consiste nello svolgimento di un’attività di natura commerciale, come tale sicuramente rilevante ai fini Iva.
Diverso il caso in cui è il Comune a svolgere direttamente i servizi in questione: la prestazione non sarà infatti soggetta a Iva non per via di una specifica norma di esclusione ma - si legge nella sentenza - “in virtù di principi di ordine generale”.
Non ci sono commenti
Lascia un commento:
Leggi gli articoli commentati da:
- Emanuele: Se ci contatta in redazione, possiamo raccontare la sua storia e vedere di aiutarla. Ci può contattare al numero 338.7656491 oppure...
felice: io abito a Voghera ma loro mi dicono che non sanno niente di questa legge pubblicata sulla gazzetta ufficiale n.41 del 18-02-08, sconti del...
andrea campo: è una vergogna. vorrei lasciare i numeri x l’autolettura ma la voce guida mi richiede il codice cliente da 9 cifre, quando...
AnonioC: Spero che sia tutto vero, e che davvero ci sarà maggiore sicurezza nei cantieri edili, credo specialmente più controlli dovranno...
Santino: Sono d’accordo con giuseppe (anch’io mutuo stipulato nel 2004 80.000 per 15 anni) però faccio una riflessione, se avessimo...
berto: sono sempre io berto,è dal 2004 che non pago piu il mutuo di casa,ho perso il lavoro x colpa di aministratori il quale la loro principale...
berto: nno è possibile che le banche continuini a farla da padrone,bisogna mettere un freno ha tuttaquesta speculazione,sulla pelle delle...
giovanni: vorrei sapere se esistono altre agevolazzioni a fondo perduto per la ristrotturazione di una casa che sto acquistando a breve non avendo...
cavallari renzo: ma cosa dite di fare l’ autolettura quando non si riesce ? io c’ho tentato più volte ma inutilmente . cosa bisogna...
elide: Sono una ragazza di 31 anni invalida 85% da quando e’ arrivato l’inverno con il freddo che continuo a chiamare l’aler di...

Iscriviti a Google Alert per ricevere via mail le notizie di MondocasaBlog
Loading ...
