Raccolta e smaltimento rifiuti, municipalizzate fuori dalla “moratoria fiscale”

di Redazione Commenta

Non sfuggono all’Iva le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuate dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e dalle aziende speciali degli enti locali. Con la sentenza n. 1836/2008 – che ribalta completamente l’esito dei precedenti gradi di giudizio – la Suprema corte ha accolto il ricorso presentato dall’agenzia delle Entrate contro l’Azienda speciale ecologica (Ase) di Manfredonia (FG), chiudendo dunque definitivamente a favore dell’Amministrazione finanziaria una controversia del valore di oltre 337mila euro. Appellandosi alla cosiddetta “moratoria fiscale” introdotta nel 1993 (Dl 331/1993) proprio in favore di società per azioni, aziende speciali e nuovi consorzi istituiti ai sensi della legge sull’ordinamento delle autonomie locali (legge 142/90), l’azienda aveva chiesto il rimborso dell’Iva versata relativamente ai servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In pratica, la moratoria fiscale consisteva nel riconoscere alle società in questione la possibilità di usufruire, per tre anni, delle più vantaggiose disposizioni tributarie applicabili all’ente di appartenenza.
Secondo la Cassazione, però, coerentemente con un orientamento ormai consolidato, l’agevolazione non si applica all’Iva relativa alle prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani effettuate dalle stesse aziende, perché svolte “non in forza dell’esercizio di un potere pubblico autoritativo”, correlato all’imposizione di un tributo a carico dei destinatari del servizio, “ma sulla base di un incarico di gestione a esse commissionato dal Comune e accompagnato dall’erogazione di un corrispettivo per il servizio reso”.

Niente moratoria, dunque, perché il rapporto tra il Comune e l’Ase consiste nello svolgimento di un’attività di natura commerciale, come tale sicuramente rilevante ai fini Iva.
Diverso il caso in cui è il Comune a svolgere direttamente i servizi in questione: la prestazione non sarà infatti soggetta a Iva non per via di una specifica norma di esclusione ma – si legge nella sentenza – “in virtù di principi di ordine generale”.

www.fiscooggi.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>