Sicurezza in condominio: un dovere per l’amministratore
Domani si parlerà anche di questo al convegno organizzato a Roma dall’UNAI.
“La sicurezza” – sostiene il Dott. Rosario Calabrese, presidente di UNAI, a cui abbiamo chiesto di darci un’anticipazione del suo intervento - “è un dovere sociale e professionale dell’amministratore di condominio, a cui è chiamato, in virtù dei suoi doveri, da mandato. Il mancato rispetto della sicurezza potrebbe comportare per l’amministratore responsabilità contrattuali, extra contrattuali e anche di tipo aquilano, dal momento che egli è il gestore degli impianti condominiali ed è il custode e garante della loro funzionalità e dell’erogazione dei servizi stessi.
Per un’associazione di categoria come la nostra, fare formazione e informazione sulla sicurezza è, quindi, un dovere morale nei confronti degli iscritti, cui l’UNAI ha dedicato sempre grande attenzione, che in questo convegno si cercherà di evidenziare stante la recente entrata in vigore dei decreti 37/08 e 81/08, che hanno introdotto una complessiva ed importante semplificazione del quadro normativo di riferimento. In materia di sicurezza lo Stato Italiano ha legiferato a partire dal 1957; si comprende bene quindi, quanto potesse ormai essere diventato complicato, per il tecnico chiamato al rispetto e all’applicazione della norma, districarsi in quella che era ormai diventava una vera e propria giungla legislativa.”
“I due decreti” – ricorda l’Ing. Vladimiro Lembo, vice presidente della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma – “mettono fine ad alcune incongruenze della Legge già sanzionate dalla Comunità Europea. Chiariscono infatti il ruolo dell’amministratore nell’ambito della progettazione e l’esecuzione dei lavori in condominio, con particolare riferimento alla figura del Responsabile dei Lavori.
Per i lavori che non richiedono il permesso a costruire – ovvero la maggioranza degli interventi che oggi vengono richiesti ad un amministratore - il decreto entrato in vigore il 15 maggio 2008 stabilisce che debbano coincidere, in fase di progettazione con la figura del progettista e, in fase di realizzazione col direttore dei lavori. Non è una rivoluzione copernicana, ma poco ci manca.
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