La progettazione, l’installazione, il periodo di esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici trovano la loro disciplina nel D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e successive modifiche ed integrazioni. Il territorio nazionale è stato suddiviso in sei zone climatiche (si veda tabella n. 1), con indicazione nella tabella A, allegata al D.P.R. di cui sopra, della zona alla quale appartiene ogni singolo Comune. I Comuni che non sono stati inseriti nella tabella anzidetta o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni sono disciplinati da apposito provvedimento del Sindaco. La zona climatica di appartenenza indica in quale periodo e per quante ore è possibile accendere il riscaldamento negli edifici. I Sindaci dei Comuni possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti, dandone immediata notizia alla popolazione.

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella prevista a pieno regime. E’, inoltre, consentito il frazionamento dell’orario giornaliero in due o più sezioni, con attivazione dell’impianto compresa tra le ore 5 e le ore 23. E’ essenziale conoscere la zona climatica di appartenenza del proprio Comune, anche perché la legge dispone che l’amministratore o, in mancanza, il proprietario (o i proprietari) debba esporre presso ogni impianto centralizzato di riscaldamento al servizio di una pluralità di utenti, una tabella dalla quale risultino il periodo annuale di esercizio, l’orario di attivazione giornaliera prescelto, le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell’impianto.

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