Tra modifiche e regimi speciali, i cambiamenti introdotti dal Dl 112
Le modifiche apportate alla disciplina fiscale dei fondi immobiliari, ossia quei fondi che investono il proprio patrimonio esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, in diritti reali immobiliari e in partecipazioni in società immobiliari, a opera della manovra d’estate (Dl 112/2008). E’ questo l’oggetto della circolare n. 61/E del 3 novembre, documento con il quale l’agenzia delle Entrate ha commentato, in un quadro d’insieme, le novità normative. E’ stato, innanzitutto, innalzato dal 12,50 al 20% l’aliquota della ritenuta alla fonte applicabile sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare. Si tratta, in particolare, dei proventi periodici erogati dal fondo in costanza di partecipazione e delle somme o del valore normale dei beni distribuiti in sede di riscatto o di liquidazione. Il Dl ha, inoltre, introdotto un regime speciale - rispetto a quello previsto per la generalità dei fondi immobiliari - applicabile ai fondi per i quali i regolamenti di gestione non prevedono la quotazione dei certificati partecipativi in mercati regolamentati italiani o esteri, che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro. Il regime speciale consiste nell’applicazione di un’imposta patrimoniale dell’1% del valore netto del patrimonio del fondo, che si aggiunge alla ritenuta alla fonte sui proventi distribuiti ai partecipanti.
Tale regime si applica ai fondi a ristretta base partecipativa e ai fondi familiari. I fondi a ristretta base partecipativa sono quelli in cui le quote del fondo sono detenute da meno di 10 partecipanti, salvo che almeno il 50% di tali quote siano detenute da investitori istituzionali, dai soggetti residenti in Stati o Territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, da imprese, nonché da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria e da enti non commerciali.
I fondi familiari, indipendentemente dal numero dei partecipanti, sono fondi riservati o speculativi in cui più dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d’imposta, da una o più persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50% e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative a imprese commerciali. L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta in un’unica soluzione dalle società di gestione del risparmio entro il 16 febbraio dell’anno successivo al prelievo. Pertanto, il primo versamento dell’imposta sarà effettuato il 16 febbraio 2009. A carico della società di gestione del risparmio vi è l’obbligo di accertare la sussistenza dei requisiti di applicabilità dell’imposta patrimoniale dovuta dai fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e da quelli familiari.
La società di gestione del risparmio dovrà innanzitutto verificare se il fondo immobiliare è quotato o se nel relativo regolamento di gestione sia contenuta la previsione della futura quotazione dei certificati del fondo (fondo quotando), nonché l’entità del fondo stesso ai fini dell’esclusione dall’ambito applicativo della norma dei fondi dotati di un patrimonio pari o superiore a 400 milioni di euro. Tale limite di 400 milioni va calcolato al lordo dell’indebitamento, in quanto la norma parla di “patrimonio” e non di “patrimonio netto”. Si tratta, in sostanza, dell’ammontare dell’attivo. La verifica dei suddetti requisiti va effettuata con cadenza annuale alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Per consentire la verifica degli altri requisiti di applicabilità dell’imposta patrimoniale, i possessori delle quote devono fornire alla società di gestione, entro il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni necessarie e aggiornate, quali, ad esempio, il numero di quote possedute, la tipologia del fondo (se riservato o speculativo), se la quota è detenuta in qualità di imprenditore, di fondo pensione, di trust, i vincoli di parentela con gli altri partecipanti eccetera. La società di gestione del risparmio ha, a sua volta, l’obbligo di segnalare all’agenzia delle Entrate i casi in cui i partecipanti abbiano omesso, in tutto o in parte, di rendere tale comunicazione, non consentendo l’applicazione dell’imposta patrimoniale. I termini e le modalità per l’effettuazione della suddetta segnalazione saranno fissati con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate.
Qualora le società di gestione del risparmio non abbiano applicato l’imposta patrimoniale, pur sussistendone i presupposti, a causa della mancata comunicazione da parte dei possessori delle quote, tale imposta dovrà essere applicata a carico dei partecipanti in proporzione al valore medio delle quote da loro detenute nel periodo d’imposta. Le sanzioni sono applicate ai soli partecipanti al fondo che hanno omesso, in tutto o in parte, la comunicazione delle informazioni necessarie per la verifica della sussistenza dei requisiti di applicazione dell’imposta patrimoniale alla società di gestione del risparmio. Un’altra novità consiste nell’inasprimento dell’imposta sui capital gains realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso delle quote di partecipazione ai fondi a ristretta base partecipativa e ai fondi familiari; per queste tipologie di fondi, l’aliquota passa dal 12,50 al 20 per cento. Sui redditi diversi di natura finanziaria realizzati in dipendenza della cessione a titolo oneroso o del rimborso delle quote di partecipazione ai fondi immobiliari diversi da quelli soggetti alla nuova imposta patrimoniale, continua ad applicarsi l’ordinario regime fiscale che prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50% sulle relative plusvalenze.
Tags: fondi immobiliari, fodi investimento immobiliare, imposta patrimoniale, società di gestione del risparmio, plusvalenze, dl112
PUBBLICITÀ
Non ci sono commenti
Lascia un commento:
Leggi gli articoli commentati da:
- Sergio: La verità è che disincentivando il 55% sull’ esistente Assoedilizia pensa di vendere il nuovo. Un articolo inqualificante sul 55%...
Fabio: Salve, vivo nei pressi di latina in un comprensorio di 3 palazzine,la notte di capodanno i ladri, arrampicandosi dai TUBI DEL GAS sono...
angelo: con questa crisi penso che in molti non siano regolare nei pagamenti inail inps e cassa edile e gli artigiani cosa fanno? non lavorano. e...
domenico: Ma chi dice che gli immobili sono scesi di prezzo !!!!!!!!!! Qui si fa come per petrolio che diminuisce……. ma il prezzo alla...
Carolina: Finalmente sono riuscita a dare l’autolettura del contatore gas. Vi spiego come fare. Digitate il numero verde 800900860, poi...
Carolina: Anche io sto provando più volte a chiamare il numero verde indicato su l’ultima bolletta che ho ricevuto, per mandare la lettura...
Domini lino: Domini Lino - Udine. Non so che dire su tutto quello che hanno scritto in merito all’economia al fatto che molte famiglie non...
lele: Perche’ invece di fare queste cose un po’ curiose non si dedicano a migliorare la qualita’ dei propri prodotti? I prodotti...
Enrico: In data 19 Dicembre ho ricevuto una bolletta di 293 Euro, con scadenza 02 gennaio 2009, dopo che il 09 dicembre 2009 avevo appena pagato...
lionte Calogero: oggi grazie a quelle lettere hanno … il Comune di reggio Calabria con il vicaQuestore Dottor Crea e la sua scuadra trovasto...
Iscriviti a Google Alert per ricevere via mail le notizie di MondocasaBlog
Loading ...
