Firmato il rinnovo dell’ACCORDO QUADRO per la regolamentazione dei rapporti di Co.Co.Co. nella gestione d’Immobili

di Redazione Commenta

Il 21 gennaio 2009, presso la sede nazionale dell’UNAI, in Roma, Via Castelfidardo 51, è stato stipulato l’“Accordo Quadro per la regolamentazione dei rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa, con o senza Partita IVA, ed ogni altra forma di lavoro non riconducibile al lavoro dipendente, nella Gestione d’Immobili”.

Alla trattativa hanno partecipato: per la proprietà immobiliare, l’UNPI (Unione Nazionale Proprietari d’Immobili); in rappresentanza di costruttori ed enti immobiliari, CONFIMEA (Confederazione Italiana dell’Impresa) e UNIMPRESA (Unione Nazionale di Imprese); oltre ovviamente ad UNAI (Unione Nazionale Amministratori d’Immobili), che ha indetto l’incontro.

“La novità dell’accordo consiste nell’aver fatto emergere, e regolamentato” – ha detto il Presidente di UNAI, il dr. Rosario Calabrese – “una categoria di amministratori d’immobili – gli amministratori che gestiscono uno o due immobili in un regime di stretta interdipendenza con la proprietà o l’assemblea dei condomini – che, dai dati rilevati dall’ultima indagine ISTAT pubblicata, ammonta al 80% e rappresenta la stragrande maggioranza degli amministratori.”

Secondo la fonte sopra citata, ricordiamo che gli amministratori immobiliari sarebbero, in Italia, circa 300 mila, di cui 230-240 mila senza un inquadramento professionale, partita IVA o una organizzazione aziendale. Mentre solo 20-30 mila sarebbero invece inquadrabili come “professionisti” o “professionali” a fini fiscali. I 230 mila sopra citati, nella stragrande maggioranza dei casi operano per uno o due stabili e, di fatto (per la normativa fiscale), in regime di collaborazione coordinata e continuativa..

“L’avvento della c.d. “legge Biagi” (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, entrato in vigore il 24 ottobre 2003), in sostituzione della legge Treu, con il suo richiamare le co.co.co. alla necessità di un “progetto”, aveva introdotto qualche incertezza sull’applicazione del rapporto di collaborazione alle amministrazioni immobiliari e di conseguenza sull’applicazione dell’Accordo Quadro sottoscritto il 23 gennaio 2002 da UNAI ed USPI sul tema.” – ha continuato il dr Rosario Calabrese.

“Le recenti pronunce giurisprudenziali e la considerazione che l’attività di gestione degli immobili non può essere ricondotta ad un progetto – sia per la sua reiterazione temporale, sia per gli specifici contenuti di responsabilità diretta, sia per le modalità di esecuzione – hanno convinto i sottoscrittori dell’accordo del 2002, scaduto il 31 gennaio 2008, a procedere al suo rinnovo.”

In definitiva, l’accordo quadro non fa che ribadire che: l’attività di ”amministratore della comunione” o del”condominio” (c.d. “amministratore immobiliare”) e la similare attività di “amministratore di beni immobili” a favore di cooperative edilizie, di enti patrimoniali pubblici e privati, di persone fisiche o giuridiche ed organismi, in genere, proprietari di fabbricati destinati a civile abitazione, non sono riconducibili ad alcuna delle tipologie di “progetto” normate dal D.Lgs 276/03. E che anzi tali attività, che per propria natura possono essere erogate anche da soggetto privo di una “organizzazione aziendale” propria, non comportano obblighi IVA.

* L’Unione Nazionale Amministratori d’Immobili, si è costituita in Roma il 19 febbraio 1968 con il marchio URAI (Unione Romana Amministratori Immobiliari) ed ha adottato il marchio UNAI con atto notarile del 23 dicembre 1993, a seguito di evoluzione a livello nazionale.

L’UNAI è una associazione professionale di categoria con connotazione sindacale, che si prefigge di tutelare gli interessi professionali e di categoria degli amministratori di beni stabili in condominio e di beni immobili in mono e multiproprietà.

Il Sindacato è organizzato in forma di federazione ed è apartitico e indipendente da organizzazioni della proprietà e dell’inquilinato, autonomo rispetto ad ogni e qualsiasi associazione di categoria.

L’UNAI è associazione sindacale di categoria in attesa del riconoscimento giuridico da effettuarsi in applicazione della Direttiva CEE 92/51; intanto è entrata a fare parte del CNEL, (Consiglio Nazionale per l’Economia e il Lavoro, organo costituzionale dello Stato Italiano), quale membro della Consulta delle Associazioni delle Professioni non Regolamentate e, nel febbraio 1998, il suo Presidente è stato chiamato a far parte del Comitato di Presidenza della Consulta stessa.

Il 19 aprile 2001, dopo oltre un anno di trattative serrate, cui l’UNAI era stata invitata dai Sindacati, stante la sua condizione di unico sindacato accreditato in rappresentanza della categoria, presente l’ANACI, ha sottoscritto il CCNL per i dipendenti da Amministratori di Condominio che contiene significative e vantaggiosissime modifiche al contratto firmato dall’ANACI nel 1997, penalizzante e mai decollato.

Inoltre l’UNAI è l’unica associazione italiana a far parte dell’EUAHM (European Union of Apartment House Managers) Sindacato Europeo degli Amministratori di Condominio, di cui dal 1999 ha la vicepresidenza.

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