Irpef / Ires – deducibilità della quota Irap relativa al costo del lavoro e degli interessi passivi

irapA partire da venerdì 12 giugno, si può procedere, attraverso un apposito modello predisposto dall’ Agenzia delle Entrate, all’ invio delle istanze di rimborso a seguito della deduzione del 10% dell’ IRAP dalle imposte sui redditi.

In particolare, si ricorda che l’ art. 6 del DL 29 novembre 2008, n. 185 (cosiddetto decreto anticrisi), convertito, con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha riconosciuto, a partire dal periodo d’ imposta in corso al 31 dicembre 2008, la parziale deducibilità dalle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) di un ammontare pari al 10% dell’ IRAP, forfetariamente riferita alla quota imponibile degli interessi passivi (al netto degli interessi attivi) e del costo del lavoro per il personale dipendente o assimilato (al netto delle deduzioni spettanti (1).

Tale deducibilità è prevista anche per i periodi d’ imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i versamenti effettuati entro i 48 mesi anteriori alla data del 29 novembre 2008 (quindi, a partire dal 29 novembre 2004).

L’ istanza di rimborso va presentata esclusivamente in via telematica, a partire dalle ore 12 di venerdì 12 giugno 2009, e può essere inoltrata attraverso il software RimborsodaIrap, scaricabile dal sito internet dell’ Agenzia delle Entrate, in cui sono anche rese disponibili le istruzioni per la corretta compilazione del modulo.

Si consiglia un rapido invio delle istanze, in quanto il rimborso sarà eseguito nell’ ordine cronologico di presentazione delle stesse (2).

NOTE
(1) Ai sensi dell’ art.11, del D.Lgs. 446 / 1997. Per esempio, i contributi per le assicurazioni obbligatorie per gli infortuni sul lavoro o le deduzioni riconosciute per ridurre il cuneo fiscale connesso al costo del lavoro.

(2) Ai sensi dell’ art. 6, comma 4 del DL 185 / 2008 convertito, con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.


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