Prestazione energetica di un immobile. Il soggetto certificatore
La prestazione energetica richiesta deve essere certificata sulla base delle procedure fissate dal d.lgs 192 / 05 e successive modificazioni e, all’ interno delle note dell’ attestato di certificazione energetica, deve essere esplicitata la percentuale di riduzione dell’ indice di prestazione (di almeno il 30% o 50% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale).
Per quanto riguarda il soggetto accreditato, che deve rilasciare la certificazione energetica, occorre riferirsi all’ Allegato III, punto 2 del decreto legislativo 115 / 2008, che stabilisce che vengano riconosciuti come Soggetti certificatori i ‘‘tecnici abilitati’‘, ovvero tecnici operanti sia in veste di dipendenti di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionisti liberi od associati, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitati all’ esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti.
Se il tecnico non è competente nei campi citati, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Deve comunque essere assicurata l’ indipendenza e l’ imparzialità di giudizio dei Soggetti certificatori, tranne che nel caso di tecnici abilitati dipendenti che operino per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’ energia e dell’ edilizia.
Fonte: Ance