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  • 22
  • ott
  • 2010

Limiti massimi pagamenti frazionati con assegni ed in contanti

Limiti massimi pagamenti frazionati con assegni ed in contanti

L’inosservanza dei limiti massimi per il pagamento, effettuato senza l’intervento di intermediari abilitati, in assegni bancari e denaro contante rappresenta una violazione delle norme dettate per prevenire l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei profitti illeciti.

Con la sentenza n. 15103 del 22 giugno 2010, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’opposizione a una sanzione amministrativa comminata dal ministero dell’Economia a carico degli acquirenti di un immobile per inosservanza dei limiti massimi per il pagamento in assegni bancari e denaro contante e, comunque, effettuato senza l’intervento di intermediari abilitati, in violazione dell’articolo 1, comma 1, della legge 197/1991.

La Cassazione ha confermato l’illiceità dei pagamenti frazionati.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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