L’imposta comunale sugli immobili (ICI) ed il condominio negli edifici

Le parti comuni soggette a tassazione, il ruolo dell’amministratore e la ripartizione delle spese

La legge n. 504 del 1992 ha istituito l’imposta comunale sugli immobili, la così detta ICI. A partire dal 2008 l’imposta non è dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale (il riferimento è alla ben nota legge che ha sancito l’abolizione dell’ICI sulla prima casa).

Le persone (fisiche e giuridiche) tenute al versamento sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.

Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto (art. 3 l. 504/92). Soggetto attivo, ossia chi accerta, liquida e riscuote l’imposta è il Comune del luogo in cui è ubicato l’immobile (art. 4 l. n. 504/92).

L’ente locale, nell’ambito delle facoltà riconosciutegli dalla legge, ha ampia discrezionalità nelle determinazione dell’aliquota e della sua concreta applicazione. La legge specifica, inoltre, quali comunicazioni, iniziali o di variazione, debbano fare i possessori degli immobili.

Per quanto concerne il condominio è lecito domandarsi: le parti comuni sono soggette ad ICI? Se sì, quali?

La risposta è contenuta nella stessa legge n. 504 che individua specificamente le parti soggette all’imposta e chiarisce anche chi è il soggetto tenuto ad effettuare le necessarie comunicazioni ed i pagamenti della stessa.

In sostanza i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere sono soggetti al pagamento dell’ICI e delle vicende inerenti il tributo è tenuto ad occuparsi l’amministratore di condominio. In tal senso è chiara la parte finale del terzo comma dell’art. 10 l. n. 504/92 a mente della quale ”per gli immobili indicati nell’articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini”.

La ripartizione della spesa per il tributo andrà fatta sulla base della c.d. tabella di proprietà. Perché ognuno ha diritti e doveri in relazione alle cose comuni in proporzione ai valori millesimali della propria unità immobiliare (artt. 1118-1123 c.c. e 68 disp. att. c.c.)

Fonte: CondominioWeb.com
Avv. Alessandro Gallucci

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