La tenuta dell’anagrafe condominiale è necessaria soprattutto in relazione alle azioni giudiziarie per il recupero delle spese condominiali.
Va ricordato, infatti, che al condominio non è applicabile il così detto principio dell’apparenza. In tal senso è stato affermato che, ”nell’ipotesi in cui l’amministratore agisca per il recupero delle spese di competenza, l’osservanza del dovere di consultazione dei registri immobiliari presso la conservatoria assume rilievo ed è preminente (rispetto al contrapposto dovere di correttezza e informativa) per l’individuazione del vero condomino obbligato, non solo perché corrisponde a regola di normale prudenza accertare l’effettivo legittimato passivo quando s’intende dare inizio ad un’azione giudiziaria, ma anche perché appare conforme al sistema della tutela del credito” (Cass. SS.UU. n. 5035/03).
Pertanto, ”in caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale” (Cass. SS.UU. n. 5035/03).
La giurisprudenza, in varie occasioni (da ultimo Trib. Salerno 23 aprile 2010), ha specificato che tale principio trova applicazione anche in relazione alla convocazione delle assemblee condominiali.
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Avv. Alessandro Gallucci