Amministratori condominio

Reggio Emilia: un’opportunità nel centro storico per giovani inquilini

casaNella nostra città un crescente numero di persone, economicamente indipendenti ma con difficoltà a sostenere gli attuali prezzi di mercato, cerca una casa in affitto. Per questo è stato realizzato un bando che metterà a disposizione alloggi ristrutturati da affittare a canone calmierato a favore di persone giovani.
Come funziona: Se hai meno di 35 anni e stai cercando una casa in affitto in centro storico, puoi presentare domanda per entrare a far parte dell’elenco degli aventi dirito. In questo modo potrai ricevere la proposta di un proprietario privato per ottenere in affitto a canone calmierato il suo appartamento. Potrai comunque anche decidere di rifiutare l’offerta senza uscire dall’elenco. A chi è rivolto: ll programma è destinato ai giovani che hanno meno di 35 anni al momento del contratto d’affitto e che appartengono a una di queste categorie:
- lavoratori
- nuclei familiari già costituiti almeno 6 mesi prima della data di consegna dell’alloggio e in cui almeno uno dei due componenti abbia meno di 35 anni
- studenti
- single
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Sicet: raggiunto accordo tra Fondazione e Sindacati Inquilini

affittiRaggiunta l’ipotesi d’accordo tra Fondazione Enasarco e Sindacati degli inquilini in merito alla decisione dell’Ente di previdenza degli agenti di commercio di dismettere l’ingente patrimonio immobiliare abitativo detenuto in proprietà. L’ipotesi d’accordo, che sarà sottoposto al vaglio delle assemblee degli inquilini (per la città di Roma sono previste per mercoledì 17 settembre), regola in particolare il sistema di tutele a favore degli inquilini che intenderanno acquistare il proprio alloggio attraverso facilitazioni per l’ottenimento dei mutui, le modalità di determinazione del valore dell’immobile che terrà conto delle condizioni di manutenzione, della vetustà, delle certificazioni di sicurezza, oltre alle riduzioni di prezzo per l’alloggio occupato e per l’acquisto in forma collettiva. Inoltre il diritto all’acquisto è esteso fino ai famigliari entro il quarto grado.
Un ulteriore sistema di tutele è previsto in difesa delle famiglie con redditi modesti, formate da anziani, in cui siano presenti invalidi gravi, in particolare difficoltà socio economica.
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Confedilizia: telecamere condominiali. Il Garante chiede regole chiare

condominioIl Garante per la privacy ha segnalato al Parlamento e al Governo l’opportunità di valutare l’adozione di una disciplina che regoli alcuni aspetti relativi al trattamento dei dati personali con riferimento all’installazione di impianti di videosorveglianza nei condominii, materia allo stato non disciplinata specificatamente. “Recenti quesiti e segnalazioni rivolti all’Autorità – osserva il Garante – hanno infatti posto il caso in cui non i singoli condòmini, ma l’intero condominio” intenda installare “tali impianti in aree comuni, quali portoni d’ingresso, androni, cortili, scale, parcheggi, anche presso residence o multiproprietà”. Al riguardo – rileva il Garante – non appare chiaro né “quale tipo di maggioranza” occorra per approvare un intervento del genere, né se tale installazione “possa essere effettuata in base alla sola volontà dei proprietari o se si debba tener conto anche del consenso di altri soggetti, in particolare dei conduttori”. Peraltro - osserva ancora l’Autorità per la privacy - in materia “non può essere sottovalutato il divieto contenuto nell’art. 615 bis del codice penale che sanziona chiunque si procura indebitamente immagini relative alla vita privata che si svolge nel domicilio, nozione che secondo alcune decisioni giurisprudenziali può giungere fino a ricomprendere le aree comuni; cosa che comporterebbe la necessaria acquisizione del consenso di un numero assai ampio di soggetti, non sempre di agevole identificazione”. I problemi di carattere giuridico sollevati dal Garante formeranno oggetto di un approfondito esame da parte del Coordinamento condominiale della Confedilizia.

Condominio: gli amministratori di tutta Italia ne parlano

amministratori di condominioSINTEG Servizi Immobiliari Integrati, in collaborazione con lo Studio GECO – gestione e consulenza condomini, organizza venerdì 19 settembre 2008 un convegno per discutere le problematiche e gli aspetti relativi all’evoluzione dell’amministrazione condominiale. L’appuntamento è presso il Grand Hotel Don Juan di Giulianova, 19 settembre 2008 alle ore 15,00. Il convegno sarà intitolato “Evoluzione del mercato dei servizi immobiliari”, ad aprire le discussioni sarà il Dott. Del Piccolo Umberto, titolare dello studio GECO, che saluterà i partecipanti. Numerosi e di grande rilevanza gli interventi previsti: oltre al fondatore e presidente SINTEG, vi sarà la partecipazione del Prof. Parisio Di Giovanni, docente della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo, dei dott. De Gennaro e dott. Menozzi direttori dell’Agenzia delle Entrate di Atri e Giulianova e dell’avv. Luigi Salciarini, membro del centro studi nazionale ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari).
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Centroconsumatori Bolzano: nuova guida per condomini

condominioDal 15 agosto i condomini possono informarsi gratuitamente online sui loro diritti. Grazie ad un progetto dell’Ufficio Affari di Gabinetto della Provincia Autonoma di Bolzano ed al cofinanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico, il Centro Tutela onsumatori Utenti ha elaborato un vademecum per i condomini. La guida è composta da 5 parti che, dalla definizione all’amministrazione, dal piano economico al bilancio consuntivo, trattano i vari aspetti della vita in un condominio. L’ultima sezione invece offre una scelta di moduli, fac-simili, lettere tipo e link utili. Quale maggioranza è necessaria per deliberare l’istallazione di un ascensore? Quali sono i compiti dell’amministratore? Posso semplicemente staccarmi dal riscaldamento centralizzato e riscaldare in modo autonomo? A queste e molte altre domande trovate risposta nel nuovo vademecum. Nel vademecum viene presentata anche l’ offerta di conciliazione per le controversie condominiali, attiva da luglio 2007. Si tratta di un servizio reso possibile dalla collaborazione con la ANACI, associazione degli amministratori di condominio, e che da subito si è dimostrato uno strumento efficiente e a basso costo per dirimere questo tipo di liti. Si tratta della prima conciliazione nel suo genere in tutta Italia.
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Ristrutturazioni: bonus del 36% anche se a dare il “via” è il rappresentante giudiziale

diaRistrutturazioni agevolate anche quando lo “start” è dato dall’amministratore giudiziale. In sostanza, è tutto in regola per la detrazione del 36%, se l’incaricato del tribunale della gestione di parti comuni di un immobile, nel comunicare l’inizio dei lavori di manutenzione, barra, nell’apposito modulo, la casella predisposta per l’amministratore di condominio e indica il codice fiscale dell’amministrazione giudiziale. Questo perché dalla ragione della sua nomina deriva la sua totale assimilazione all’amministratore del condominio. Quando non esiste possibilità di accordo fra condomini sulla gestione e amministrazione delle parti comuni di un edificio, a risolvere il dilemma può intervenire, su richiesta di uno o più interessati, l’autorità giudiziaria che incarica un rappresentante giudiziale con mansioni equivalenti a quelle dell’amministratore di condominio. In questo caso, nell’ipotesi di realizzazione di interventi di manutenzione su tali proprietà indivise, per usufruire della detrazione del 36% dall’Irpef delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia, il compito di adempiere a tutte le formalità richieste dalla norma è affidato a quest’ultimo.
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Anaci: l’amministratore deve adottare le dovute cautele per evitare che terzi non legittimati vengano a conoscenza dei dati relativi ai condomini

condominioLa recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile 8 aprile 2008, n. 9148 ha radicalmente cambiato l’indirizzo giurisprudenziale in merito alla responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni contratte dall’amministratore per la fornitura di beni e servizi nell’interesse del condominio. Infatti in forza di tale pronuncia non è più applicabile il principio della solidarietà in base al quale ogni condomino poteva essere chiamato all’adempimento integrale del corrispettivo dovuto al terzo contraente; secondo il nuovo orientamento (parziarietà) i singoli condomini risultano obbligati soltanto entro il limite della rispettiva quota millesimale di partecipazione alle spese ed il creditore del condominio deve rivolgersi esecutivamente direttamente ai singoli condomini inadempienti per il soddisfacimento del suo credito insoluto, con la conseguente necessità di conoscere la misura delle morosità dei singoli condomini che viene pertanto richiesta all’amministratore.
A questo punto pare insorgere un contrasto grave tra le esplicite direttive della normativa sulla privacy, che vietano all’amministratore immobiliare di divulgare a soggetti terzi i dati dei partecipanti al condominio, e la necessità del terzo contraente di conoscere i nominativi dei condomini morosi con la specificazione delle rispettive quote millesimali e dei limiti entro i quali ciascuno è obbligato, al fine di agire, nel rispetto dell’innovativo dettato della Corte Suprema, soltanto nei confronti dei condomini morosi e soltanto pro quota.
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Anaci: la trasmissione elenco condomini ai fornitori è plausibile

condominioIn riferimento alla sentenza Cassazione S.U. n. 9148/2008 ed a seguito di specifico quesito del Centro Studi Nazionale ANACI in merito alle conseguenze della esclusione della solidarietà per le obbligazioni nell’ambito condominiale ai fini della protezione dei dati personali trattati, il direttore del CSN è stato ricevuto il 3 luglio scorso presso gli uffici del Garante per la privacy, per conoscere la legittimità della trasmissione, ai titolari di contratti di appalto per beni e servizi, da parte degli amministratori di generalità, carature millesimali e situazioni di morosità dei partecipanti dei condomìni gestiti. L’approfondito confronto con i funzionari preposti all’unità operativa competente per materia, ha nuovamente evidenziato le particolari peculiarità della gestione condominiale nella quale, come evidenziato nella decisione, le obbligazioni vengono contratte nell’interesse di ciascun partecipante coinvolto, in quanto l’amministratore rappresenta i singoli condomini secondo le rispettive quote di proprietà.
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Vivere in condominio: l’Amministratore

vivere in condominioL’amministratore è il soggetto attraverso il quale il condominio agisce rappresentandolo nei confronti dei terzi. I suoi compiti fondamentali sono:
- eseguire le delibere dell’assemblea dei condomini;
- curare l’osservanza del regolamento di condominio;
- disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione
dei servizi nell’interesse di tutti i condomini;
- riscuotere le quote condominiali occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria del condominio;

- erogare le spese per l’esercizio dei servizi comuni e per la manutenzione delle parti comuni;
- compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni;
- rendere il conto della sua gestione alla fine del periodo contabile (un anno);
- informare adeguatamente i partecipanti al condominio in merito alla situazione energetica delle parti comuni ed alla sicurezza degli impianti; nonché, conservare la documentazione ad essi relativa, affinché essa sia messa a disposizione in copia per tutti i condomini.
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Vivere in condominio: La fonte normativa

vivere in condominioII condominio è regolato dagli articoli da 1117 a 1139 del Codice Civile, dalle disposizioni per l’attuazione e dalle leggi speciali. In questi articoli è contenuto quanto riguarda:
LE PARTI COMUNI DEL FABBRICATO; I DIRITTI DEI PARTECIPANTI; LA INDIVISIBILITÀ DELLE PARTI COMUNI; LE INNOVAZIONI; LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE; LA NOMINA E LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE; LE ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRATORE; LA RAPPRESENTANZA DEL CONDOMINIO; L’ASSEMBLEA E LE SUE ATTRIBUZIONI; IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
Ogni condominio ha, o dovrebbe avere, un proprio regolamento nel quale sono contenute regole particolari relative a quello specifico condominio ed al quale sono allegate le “tabelle millesimali“ cioè i valori proporzionali di ciascuna unità immobiliare di proprietà esclusiva, facente parte del
fabbricato. Oltre agli articoli del Codice Civile esistono altre norme che regolano la vita del condominio, in genere si tratta di norme (leggi, decreti legislativi, decreti ministeriali, circolari, ecc.) di portata più generale, come, ad esempio, quelle sul risparmio energetico o sulla prevenzione incendi, sulla sicurezza degli impianti o sull’abbattimento delle barriere architettoniche; di queste norme è impossibile fare un elenco anche perché, a differenza degli articoli del Codice Civile, subiscono modificazioni in termini abbastanza brevi.
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Vivere in condominio: la contabilità

vivere in condominioAl termine di ogni esercizio condominiale, che è un periodo contabile di dodici mesi non sempre coincidente con l’anno solare, viene predisposto dall’amministratore un rendiconto nel quale vengono dimostrate le spese sostenute per il mantenimento delle parti comuni e per il funzionamento dei vari servizi. La contabilità non deve seguire forme rigorose, ma rendere comprensibili ai partecipanti al condominio le varie voci di entrata e di spesa con le rispettive quote di ripartizione; i giustificativi di spesa possono essere controllati da ogni condomino previo avviso all’amministratore. Il prospetto di riparto delle spese evidenzia il totale dovuto per ogni unità immobiliare ponendolo a raffronto con le quote effettivamente versate per determinare il saldo o conguaglio di fine esercizio, a debito o a credito dei singoli comproprietari.
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Vivere in condominio: il consiglio dei condomini

vivere in condominioMolti regolamenti di condominio prevedono la esistenza di un “organo” che affianchi l’Amministratore con funzioni soltanto consultive; a differenza dell’assemblea dei condomini e dell’amministratore, il Consiglio dei condomini non è previsto dal Codice Civile ed anche le sue funzioni quindi possono variare da un condominio all’altro. Anche in mancanza di una norma del Regolamento che ne preveda la esistenza i Consiglieri possono essere nominati dall’Assemblea che in tal caso dovrebbe anche provvedere a definirne i compiti.
In questi casi vi potrà accadere di sentir parlare di “capo-scala”, ma la definizione è oltremodo impropria poiché ai consiglieri non sono demandate né funzioni di comando, né poteri diversi da quelli di tutti i partecipanti al condominio, ma solo ed unicamente quelle funzioni, limitate, che a loro derivino dal Regolamento o dalle delibere dell’Assemblea. Il Consiglio dei condomini a volte effettua anche la revisione contabile, ma in questo caso non può sottrarre all’assemblea
il potere di approvare o meno l’elaborato contabile e ad ogni singolo condomino il diritto di esaminare il rendiconto ed i relativi giustificativi.
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