Reggio Emilia: un’opportunità nel centro storico per giovani inquilini
Nella nostra città un crescente numero di persone, economicamente indipendenti ma con difficoltà a sostenere gli attuali prezzi di mercato, cerca una casa in affitto. Per questo è stato realizzato un bando che metterà a disposizione alloggi ristrutturati da affittare a canone calmierato a favore di persone giovani.
Come funziona: Se hai meno di 35 anni e stai cercando una casa in affitto in centro storico, puoi presentare domanda per entrare a far parte dell’elenco degli aventi dirito. In questo modo potrai ricevere la proposta di un proprietario privato per ottenere in affitto a canone calmierato il suo appartamento. Potrai comunque anche decidere di rifiutare l’offerta senza uscire dall’elenco. A chi è rivolto: ll programma è destinato ai giovani che hanno meno di 35 anni al momento del contratto d’affitto e che appartengono a una di queste categorie:
- lavoratori
- nuclei familiari già costituiti almeno 6 mesi prima della data di consegna dell’alloggio e in cui almeno uno dei due componenti abbia meno di 35 anni
- studenti
- single
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Il Garante per la privacy ha segnalato al Parlamento e al Governo l’opportunità di valutare l’adozione di una disciplina che regoli alcuni aspetti relativi al trattamento dei dati personali con riferimento all’installazione di impianti di videosorveglianza nei condominii, materia allo stato non disciplinata specificatamente. “Recenti quesiti e segnalazioni rivolti all’Autorità – osserva il Garante – hanno infatti posto il caso in cui non i singoli condòmini, ma l’intero condominio” intenda installare “tali impianti in aree comuni, quali portoni d’ingresso, androni, cortili, scale, parcheggi, anche presso residence o multiproprietà”. Al riguardo – rileva il Garante – non appare chiaro né “quale tipo di maggioranza” occorra per approvare un intervento del genere, né se tale installazione “possa essere effettuata in base alla sola volontà dei proprietari o se si debba tener conto anche del consenso di altri soggetti, in particolare dei conduttori”. Peraltro - osserva ancora l’Autorità per la privacy - in materia “non può essere sottovalutato il divieto contenuto nell’art. 615 bis del codice penale che sanziona chiunque si procura indebitamente immagini relative alla vita privata che si svolge nel domicilio, nozione che secondo alcune decisioni giurisprudenziali può giungere fino a ricomprendere le aree comuni; cosa che comporterebbe la necessaria acquisizione del consenso di un numero assai ampio di soggetti, non sempre di agevole identificazione”. I problemi di carattere giuridico sollevati dal Garante formeranno oggetto di un approfondito esame da parte del Coordinamento condominiale della Confedilizia.
SINTEG Servizi Immobiliari Integrati, in collaborazione con lo Studio GECO – gestione e consulenza condomini, organizza venerdì 19 settembre 2008 un convegno per discutere le problematiche e gli aspetti relativi all’evoluzione dell’amministrazione condominiale. L’appuntamento è presso il Grand Hotel Don Juan di Giulianova, 19 settembre 2008 alle ore 15,00. Il convegno sarà intitolato “Evoluzione del mercato dei servizi immobiliari”, ad aprire le discussioni sarà il Dott. Del Piccolo Umberto, titolare dello studio GECO, che saluterà i partecipanti. Numerosi e di grande rilevanza gli interventi previsti: oltre al fondatore e presidente SINTEG, vi sarà la partecipazione del Prof. Parisio Di Giovanni, docente della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo, dei dott. De Gennaro e dott. Menozzi direttori dell’Agenzia delle Entrate di Atri e Giulianova e dell’avv. Luigi Salciarini, membro del centro studi nazionale ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari).
Ristrutturazioni agevolate anche quando lo “start” è dato dall’amministratore giudiziale. In sostanza, è tutto in regola per la detrazione del 36%, se l’incaricato del tribunale della gestione di parti comuni di un immobile, nel comunicare l’inizio dei lavori di manutenzione, barra, nell’apposito modulo, la casella predisposta per l’amministratore di condominio e indica il codice fiscale dell’amministrazione giudiziale. Questo perché dalla ragione della sua nomina deriva la sua totale assimilazione all’amministratore del condominio. Quando non esiste possibilità di accordo fra condomini sulla gestione e amministrazione delle parti comuni di un edificio, a risolvere il dilemma può intervenire, su richiesta di uno o più interessati, l’autorità giudiziaria che incarica un rappresentante giudiziale con mansioni equivalenti a quelle dell’amministratore di condominio. In questo caso, nell’ipotesi di realizzazione di interventi di manutenzione su tali proprietà indivise, per usufruire della detrazione del 36% dall’Irpef delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia, il compito di adempiere a tutte le formalità richieste dalla norma è affidato a quest’ultimo.
La recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile 8 aprile 2008, n. 9148 ha radicalmente cambiato l’indirizzo giurisprudenziale in merito alla responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni contratte dall’amministratore per la fornitura di beni e servizi nell’interesse del condominio. Infatti in forza di tale pronuncia non è più applicabile il principio della solidarietà in base al quale ogni condomino poteva essere chiamato all’adempimento integrale del corrispettivo dovuto al terzo contraente; secondo il nuovo orientamento (parziarietà) i singoli condomini risultano obbligati soltanto entro il limite della rispettiva quota millesimale di partecipazione alle spese ed il creditore del condominio deve rivolgersi esecutivamente direttamente ai singoli condomini inadempienti per il soddisfacimento del suo credito insoluto, con la conseguente necessità di conoscere la misura delle morosità dei singoli condomini che viene pertanto richiesta all’amministratore.
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