La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/wwwconfedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489

APERTURA DI UNA FINESTRA SUL CORTILE COMUNE
Un condomino ha aperto una finestra sul cortile comune senza chiedere l’autorizzazione dell’assemblea. Si domanda un parere al riguardo.

L’apertura di finestre su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai singoli condòmini ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., secondo il quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne pari uso (Cass. sent. n. 13874 del 9.6.10). Naturalmente, a parte il rispetto di queste due condizioni, occorrerà verificare, nel caso concreto, anche che l’intervento di cui trattasi non abbia alterato il decoro architettonico dell’edificio o recato pregiudizio alla sua stabilità o sicurezza; inoltre, che un regolamento di origine contrattuale non preveda un divieto in tal senso.

DISDETTA DOPO OTTO ANNI
Un proprietario di un appartamento concesso in locazione con contratto 4+4 domanda se la disdetta comunicata per l’ottavo anno vada motivata.

L’art. 3 della legge 431/’98 prevede la necessità della disdetta motivata solo alla prima e non anche alla seconda scadenza contrattuale. La risposta al quesito, pertanto, è negativa.

PRIVACY
È vero che di recente la Cassazione ha ritenuto illegittimo il comportamento di un amministratore che aveva esposto nell’androne condominiale le situazioni debitorie dei condòmini?

Sì, è vero. Con ordinanza n. 186 del 4.1.’11, la Cassazione ha precisato, infatti, che ”l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, dell’informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un’indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile”.

PRELAZIONE IN CASO DI VENDITA DI UN APPARTAMENTO
Sono proprietario di un appartamento che un anno fa ho concesso in locazione con contratto libero (4+4) e che adesso vorrei vendere. Sono tenuto ad offrirlo in prelazione all’inquilino? Preciso che il contratto nulla prevede in proposito.

L’appartamento in questione può essere venduto liberamente, fatto salvo il diritto del conduttore di proseguire il rapporto di locazione con il nuovo proprietario.

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