Operativa la Scia, ovvero la ”Segnalazione certificata di inizio attività”

L’articolo 49, comma 4 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122), disciplina la ”Segnalazione certificata di inizio attività”, sostituendo integralmente la disciplina contenuta nell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ossia la DIA Denuncia d’Inizio Attività

L’obiettivo è quello della riduzione degli oneri amministrativi per il privato, consentendogli di intraprendere un’attività economica sin dalla data di presentazione di una semplice segnalazione all’amministrazione pubblica competente senza dover attendere la scadenza di alcun termine.

Alla segnalazione certificata di inizio attività è d’obbligo allegare, tra l’altro, le attestazioni di tecnici abilitati, con gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche successive di competenza dell’amministrazione, che, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, se possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente la stessa attività ed i suoi effetti, entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, fissato dall’amministrazione.

Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o difesa nazionale, previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.

Fonte: Governo Italiano

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