Società immobiliari, estromissione agevolata solo per gli immobili strumentali per natura
Gli immobili strumentali per natura che, dopo aver subito trasformazioni radicali, per il catasto diventano abitazioni, non possono essere estromessi dal patrimonio dell’impresa immobiliare. Il principio, chiarito dalla risoluzione n. 280/E del 4 luglio 2008, vale anche quando i beni fanno parte di un complesso edilizio più vasto che include altri locali accatastati come laboratori per arti e mestieri. Solo questi ultimi rientrano nella procedura di estromissione agevolata, per la quale è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 10% della differenza tra il valore normale dei beni e il loro valore fiscalmente rilevante. Questo viene calcolato suddividendo per ciascuna particella il corrispettivo pagato complessivamente in misura proporzionale alle rendite catastali assegnate a ciascuna particella. Il valore che risulta da questa proporzione deve essere diminuito delle relative quote di ammortamento già dedotte fino al periodo d’imposta 2007. All’imposta sostitutiva così determinata bisogna inoltre aggiungere un importo pari al 30% dell’Iva applicabile al valore normale del bene.
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