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	<title>Mondocasablog &#187; contabilizzazione calore</title>
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		<title>Rendimento energetico negli edifici: le novità del DPR</title>
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		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 05:25:55 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[I contenuti del DPR attuativo dell&#8217; art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192 / 2005, approvato in via definitiva il 6 marzo scorso dal Consiglio dei [...]]]></description>
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</script><p><img src="http://www.mondocasablog.com/wp-content/uploads/2009/03/3rendimento-energetico1.jpg?9d7bd4" alt='Rendimento energetico' class="left"/>I contenuti del DPR attuativo dell&#8217; art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192 / 2005, approvato in via definitiva il 6 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri: criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell&#8217; acqua calda per usi igienici sanitari. Almeno il 50% dell&#8217; energia richiesta per la produzione di acqua calda deve essere prodotta da fonti rinnovabili.<br />
<span id="more-4479"></span><br />
Le nuove norme si applicano all&#8217; edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e adottano &#8211; per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici &#8211; le norme tecniche nazionali della serie UNI / TS 11300 a oggi disponibili:<br />
a) UNI / TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell&#8217; edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;<br />
b) UNI / TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.</p>
<p>L&#8217; art. 4 illustra i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, confermando quelli fissati dell&#8217; allegato I del Dlgs 192 / 2005, con l&#8217; aggiunta di ulteriori disposizioni, quali, ad esempio:<br />
- precisazioni sui valori di trasmittanza limite per le chiusure apribili dell&#8217; edificio (porte, finestre, ecc);<br />
- introduzione, in attesa del completamento della normativa tecnica, di un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell&#8217; involucro edilizio;<br />
- introduzione di limitazioni alla decentralizzazione degli impianti termici e disposizioni per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore in presenza di impianti di riscaldamento condominiali;<br />
- requisiti specifici minimi per i limiti di emissione del generatore e l&#8217; isolamento dell&#8217; involucro edilizio in caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni importanti di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;<br />
- modifica degli obblighi di trattamento dell&#8217; acqua per gli impianti di riscaldamento;<br />
- valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate;<br />
- fissazione, per gli immobili pubblici o ad uso pubblico, di requisiti più restrittivi rispetto all&#8217; edilizia privata.</p>
<p>Inoltre, per tutte le categorie di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l&#8217; utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. Nel caso di nuove costruzioni, installazione di nuovi impianti termici o ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l&#8217; impianto di produzione di energia termica deve produrre con fonti rinnovabili almeno il 50% dell&#8217; energia richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale limite scende al 20% per gli edifici situati nei centri storici.</p>
<p>Nel caso di nuove costruzioni pubbliche e private, o di ristrutturazioni, è obbligatoria l&#8217; installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e la predisposizione del collegamento a reti di teleriscaldamento, se presenti a meno di 1.000 metri, o in presenza di progetti approvati nell&#8217; ambito di opportuni strumenti pianificatori.</p>
<p>I calcoli e le verifiche relative alle prestazioni energetiche dovranno essere inserite dal progettista in una relazione che attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici che, ai sensi dell&#8217; art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell&#8217; edificio deve depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell&#8217; inizio dei lavori.</p>
<p>I calcoli e le verifiche devono essere eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche, come le norme tecniche predisposte &#8211; ad esempio &#8211; da UNI e CEN. L&#8217; utilizzo di altri metodi e procedure sviluppati da organismi istituzionali quali l&#8217; ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo suddetti.</p>
<p>Le disposizioni del nuovo decreto – si legge all&#8217; art. 6 – si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002 / 91 / CE. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome possono definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici diverse da quelle nazionali, ma che trovino indirizzo e riferimento in queste stesse metodologie. Possono, inoltre, fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi, tenendo conto dei costi di costruzione e di gestione dell&#8217; edificio, delle problematiche ambientali e dei costi a carico dei cittadini, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio &#8211; economico territoriale.</p>
<p>Le Regioni e le Province autonome che hanno già una normativa in materia, devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali. L’art. 7 prevede che i software commerciali, applicativi delle metodologie introdotte dal decreto, debbano garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai parametri determinati con l&#8217; applicazione dello strumento nazionale di riferimento. Tale garanzia deve essere fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall&#8217; Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).</p>
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