Confedilizia: immobile non in regola, contratto valido
È valido un contratto di locazione di un immobile costruito senza licenza, e non condonato?
Al quesito ha risposto la Cassazione che sul punto, in una recente sentenza, ha statuito che “la non conformità dell’immobile locato ad uso abitativo alla disciplina edilizia e urbanistica non determina la nullità del contratto, atteso che i requisiti della liceità dell’oggetto e della causa previsti dagli articoli 1346 e 1343 c.c. sono da riferire, rispettivamente, alla prestazione e al contrasto con l’ordine pubblico, e non al bene in sé” (sent. n. 22312 del 24.10.’07). Tale pronuncia conferma il tradizionale orientamento assunto in materia dai giudici di legittimità, che ebbero già modo di precisare, con pressoché identica motivazione, come il conduttore di un immobile abusivo (a destinazione abitativa o ad uso diverso) fosse comunque obbligato al pagamento del canone (cfr. Cass. sent. n. 4228 del 28.4.’99 e Cass. sent. n. 19190 del 15.12.’03). Di analogo tenore anche una pronuncia più risalente, la n. 583 del 29.1.’82, secondo cui l’abusività di un immobile può costituire fonte di responsabilità dell’autore nei confronti dello Stato, ma non può comportare conseguenze negative sulla validità del contratto di locazione, “trattandosi di rapporti distinti e regolati ciascuno da proprie norme”.
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La legge, sia in riferimento alle locazioni commerciali (L. 392/78, art. 27, ultimo comma) che in riferimento alle locazioni abitative (L. 31/98, art. 3 ultimo comma), consente al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto qualora però ricorrano gravi motivi, con preavviso di 6 mesi. Anche tra le condizioni indicate alla trattativa territoriale dal Decreto del Ministro di Lavori Pubblici del 5 marzo 1999, che recepisce la Convenzione nazionale stipulata ex art. 4 della L. 431/98 in data 8 febbraio 1999, viene fatta salva detta facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi anche in riferimento alle locazioni ad uso transitorio. Rileviamo come contro tale recesso legale, in quanto consentito unicamente in favore del conduttore e non anche del locatore, sia stata sollevata una questione di incostituzionalità, ma che la Corte Costituzionale ne abbia dichiarato l’infondatezza, ritenendo ragionevole un più favorevole trattamento nei confronti del conduttore sia perchè parte debole del contratto sia anche per l’esigenza di assicurare una “sufficiente stabilità” diversamente minata.
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Cassazione - Sentenza n. 12905/2007
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