Sicurezza: le norme in tema di danneggiamento e imbrattamento degli immobili
Dal 10 luglio scorso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia del Senato stanno analizzando il testo del disegno di legge recante le “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, che andrà a completare il quadro delle norme del cosiddetto “Pacchetto Sicurezza” previsto dal Governo. Il disegno di legge prevede la modifica di due ipotesi di reato previste dal codice penale, poste a tutela degli immobili e del decoro urbano: la prima fattispecie si muove verso una direzione condivisibile – seppure ancora non del tutto soddisfacente sul piano dei risultati pratici - mentre la seconda continua a destare serie perplessità sulla sua reale efficacia, sia preventiva, sia repressiva. Non poche correnti opinionistiche considerano alcuni graffiti una forma d’arte, così come non paiono troppo di scuola le ipotesi in cui qualcuno decida di aggiungere il proprio graffito sul muro di un edificio già preso di mira dai writers: in tale ipotesi, come si dirà, potrebbero sorgere problemi di accertamento dei reati ridisegnati.
L’art. 4 del disegno di legge interviene sul reato di danneggiamento ampliando l’area operativa della fattispecie aggravata. Infatti la riforma prevede prevede l’inserimento, all’interno dell’art. 635 cod. pen., del comma 3 bis, in base al quale, la pena sarà della reclusione da sei mesi a tre anni, qualora il danneggiamento sia commesso su “immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale”.
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