Mutui News, fondo di solidarietà: sospensione rate mutui, approfondimenti

È ormai noto che dal 15 novembre 2010 è possibile presentare la domanda di accesso al Fondo di solidarietà per i mutui ”prima casa” per chiedere la sospensione del pagamento delle rate

La domanda va presentata alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo utilizzando il modello disponibile sul sito www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa, indicando il periodo di tempo per il quale viene chiesta la sospensione del pagamento delle rate di mutuo.

Alla domanda deve essere allegata, la documentazione idonea a dimostrare le cause che rendono impossibile far fronte al pagamento del mutuo.

Gli eventi che possono determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale sono:

– perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;

– morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30% del reddito;

– imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario;

– pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5.000 euro annui;

– pagamento di spese per interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell’immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario, non inferiore a 5.000 euro;

– aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili.

Il Fondo, costituito dal Governo per far fronte alle crescenti difficoltà che i nuclei familiari incontrano nell’assolvere agli obblighi derivanti da mutui contratti per l’acquisto della prima casa è previsto dall’art.2, comma 475 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nel caso di insorgenza di eventi e circostanze eccezionali ed impreviste, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare il Fondo arriva in soccorso delle famiglie, dei giovani e di tutti coloro che si accingono ad acquistare la prima casa con mutuo.

Il regolamento di attuazione (Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 giugno 2010, n.132, pubblicato nella G.U. del 18 agosto 2010, n.192 e in vigore dal 2 settembre) prevede che, a fronte della sospensione del pagamento delle rate del mutuo acceso per l’acquisto della prima casa, il Fondo rimborsa all‘istituto di credito interessato i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali oneri notarili anticipati dalla banca stessa, e gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondenti esclusivamente al ”parametro di riferimento” del tasso di interesse applicato ai mutui (Euribor per il variabile; IRS per il fisso) e, pertanto, senza tener conto dello spread a favore della Banca.

Possono beneficiare delle agevolazioni:

– i proprietari dell’immobile oggetto del contratto di mutuo;
– che hanno acceso un mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno;
– con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.

Se il mutuo è cointestato, come spesso accade, è sufficiente che i tre requisiti sussistano in capo anche soltanto ad uno dei mutuatari. La sospensione verrà accordata per l’importo dell’intera rata, fermo restando che alla richiesta di ammissione al beneficio dovranno dare il proprio consenso anche gli altri mutuatari.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. L’immobile, inoltre, non deve essere di lusso e quindi non possono accedere all’agevolazione le abitazioni in categoria catastale: A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Attenzione che il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e quindi sino ad esaurimento delle stesse.

A gestire il Fondo è stata incaricata la
CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
www.consap.it .

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