Casa e Fisco. Vendita e riacquisto di abitazione agevolata prima casa

Nel caso di rivendita di un immobile agevolato prima che siano trascorsi cinque anni e di acquisto, entro l’ anno successivo, di altra casa da adibire ad abitazione principale, non si decade dai benefici fiscalifruiti in relazione alla prima casa, anche se nel frattempo il contribuente è entrato in possesso di un ulteriore immobile nello stesso comune in cui è situato quello che si vuole riacquistare.

La precisazione è stata introdotta dall’ Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31 del 2010. La norma (punto 4, nota II – bis all’ articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur), infatti, dispone la decadenza dal regime agevolato in caso di vendita dell’ immobile prima che sia decorso un quinquennio dal suo acquisto (in tale circostanza, il Fisco provvede al recupero delle maggiori imposte e all’ irrogazione delle sanzioni del 30%); la perdita dei benefici può essere evitata acquistando, entro un anno dalla vendita, un altro immobile da adibire ad abitazione principale.

Non è quindi di ostacolo alla conservazione del regime di favore fruito il possesso di un altro immobile nello stesso comune. Tale ultima circostanza, piuttosto, impedisce l’ accesso alle stesse agevolazioni in relazione al secondo acquisto e al credito d’ imposta previsto – dalla legge 448 / 1998, articolo 7 – in caso di riacquisto della prima casa.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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