Immobili all’asta: stop ai nomi dei debitori

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Stop ai nomi dei debitori negli atti delle vendite giudiziarie e nelle aste on line. Gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita di immobili messi all’asta non devono indicare negli atti pubblicati, anche on line, il nominativo del debitore e ogni altro dato personale che possa identificarlo direttamente. Tutela analoga va garantita anche ad eventuali terzi che compaiono negli atti, senza che ciò sia previsto dalla legge. La cancelleria potrà comunque soddisfare gli interessi di coloro che intendono acquisire i beni fornendo loro le generalità del debitore ed eventuali maggiori informazioni.

É quanto stabilito dal Garante della privacy in un provvedimento (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 25 febbraio di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti), adottato anche a seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini che hanno lamentato una ingiustificata diffusione, anche on line, dei nominativi di debitori sottoposti alle procedure esecutive e, in alcuni casi, anche di altre persone: ad esempio, i proprietari di immobili confinanti con l’appartamento messo in vendita.

L’evoluzione del quadro normativo (dalle modifiche introdotte dal Codice privacy alla recente riformulazione integrale dell’art. 490 del Codice di procedura civile) mette in luce l’attenzione posta dal legislatore nel bilanciare le esigenze di pubblicità degli atti e i diritti delle persone sottoposte al processo esecutivo: da un lato, l’omissione del nominativo negli atti pubblicati (avviso di vendita degli immobili, copie dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima) risponde alla necessità di tutelare il diritto dei debitori sottoposti alla vendita dei beni a non subire una ingiustificata divulgazione di dati personali che li riguardano; dall’altro, la possibilità di conoscere le generalità del debitore e ogni altra informazione utile attraverso gli uffici giudiziari consente comunque a chi sia realmente interessato all’acquisto, una precisa valutazione del bene da espropriare.

Alla luce di queste premesse, il Garante ha ritenuto quindi necessario indicare agli uffici giudiziari e ai professionisti che si occupano delle vendite giudiziarie le tutele da adottare nel trattamento dei dati personali dei debitori e delle persone che, a volte anche incidentalmente, compaiono sugli atti. Queste prescrizioni sono particolarmente utili rispetto ai trattamenti on line: se la consultabilità in appositi siti web di atti del procedimento esecutivo assicura una più ampia pubblicità alle vendite giudiziarie, la presenza del nome del debitore contrasta però con la tutela alla riservatezza che la normativa chiaramente gli riconosce. Di qui la necessità di una particolare attenzione a questi aspetti.

Copia del provvedimento è stata inviata al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura.

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