Confedilizia: difficili le locazioni agli stranieri regolari

di Redazione Commenta

La vigente normativa (legge 24.7.’08 n.125) stabilisce che “chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia la disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. Già all’indomani dell’approvazione della legge, la Confedilizia fece presente che essa avrebbe creato problemi non da poco, e proprio per la locazione a stranieri regolari (non, a clandestini). Ad esempio, sarebbe stato considerato reato locare con contratti – quelli che ordinariamente si stipulano – di durata superiore a quella del permesso di
soggiorno (e, quindi, anche per un periodo di tempo per il quale lo straniero interessato
è privo di titolo di soggiorno)? E comunque, chi avrebbe date certezze in contrario?
Si rispose che il concetto di “ingiusto profitto” avrebbe risolto tutto. Ma ora, dal Tribunale di Brescia, arriva una secca smentita di questo assunto. Nella sua decisione, il Tribunale ha infatti ritenuto che il fine specifico dell’ “ingiusto profitto” non è richiesto allorchè la cessione avvenga a titolo di locazione. Cioè, c’è reato anche se non c’è “ingiusto profitto”.

“La fattispecie – dice testualmente il provvedimento dei giudici bresciani – sul piano materiale individua due distinte condotte: quella di chi dà alloggio a uno straniero irregolare,
a titolo oneroso, in un immobile di cui l’agente abbia la disponibilità e quella di chi cede allo straniero un immobile anche in locazione”. Per il Tribunale “il dolo specifico della finalità di ingiusto profitto deve intendersi riferito unicamente alla prima fattispecie, ciò risultando sia dalla sua collocazione lessicale – chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio – che dal rilievo per il quale in tale ambito si colloca esclusivamente anche la previsione espressa del requisito della onerosita”. La Confedilizia auspica che un inequivoco chiarimento legislativo in tema avvenga in occasione del varo da parte del Parlamento di uno dei due provvedimenti in materia di sicurezza attualmente al suo esame. La tesi del Tribunale di Brescia potrà, infatti, anche non essere condivisibile. Ma fra tesi e controtesi, chi deve correre il rischio di incorrere in un reato e di vedersi confiscare un proprio immobile?

www.confedilizia.it

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