Beneficio fiscale a braccetto con la sospensione dello sfratto

di Redazione Commenta

Il reddito da fabbricato degli immobili per i quali viene rimandata l’esecutività della procedura di rilascio, non concorre a formare il reddito imponibile dei proprietari. Con il decreto legge n. 158 del 20 ottobre, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri, viene concesso maggiore respiro a quegli inquilini che, appartenenti a particolari categorie sociali e residenti in determinati aree metropolitane, si trovavano nelle condizioni di dover fronteggiare uno sfratto e di dover necessariamente trovare una nuova soluzione abitativa. Il provvedimento, infatti, sospende fino al 30 giugno l’esecutività delle procedure con le quali veniva richiesto, entro il 15 ottobre, il rilascio degli immobili locati. Se da una parte viene aiutata una specifica tipologia di affittuari, dall’altra, con il medesimo decreto, viene stabilito che il reddito dei fabbricati in questione non concorre a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, dei rispettivi proprietari, così come previsto dall’articolo 2 della legge 9/2007.

Per usufruire della norma agevolativa sono due i requisiti necessari:
essere tra i soggetti particolarmente disagiati individuati dall’articolo 1 della legge 9/2007
l’unità immobiliare deve essere situata in una delle aree metropolitane ritenute particolarmente problematiche da un punto di vista abitativo ed elencate nell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 86/2005. Per quel che concerne la prima condizione, la misura legislativa interviene soprattutto a favore di quei nuclei familiari in gravi difficoltà economiche o sociali. Viene stabilita, infatti, la cifra di 27mila euro di reddito lordo complessivo familiare quale tetto massimo consentito per beneficiare della sospensione, oppure la presenza di persone gravemente malate o con handicap superiore al 66% o, ancora, di anziani ultrasessantacinquenni. Stesso trattamento anche per i titolari di contratto d’affitto con figli fiscalmente a carico. Nel decreto viene precisato, inoltre, che l’inquilino non deve possedere un’altra abitazione “adeguata” nello stesso luogo di residenza.
Le aree interessate dalla proroga sono quelle relative ai capoluoghi di regione e ai comuni loro limitrofi più densamente abitati e che, per questo, presentano maggiori situazioni di emergenza: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste. I proprietari degli immobili, nonostante il provvedimento di sospensione, possono sempre richiedere l’esecutività della procedura di rilascio se, per mutate condizioni, sia sopraggiunta per loro la necessità di utilizzare l’abitazione o nel caso in cui il locatario non sia in regola con il pagamento del canone, automaticamente maggiorato come previsto dall’articolo 6, comma 6, della legge 431/1998. Inoltre, per coloro che vedono rimandata la data in cui potranno rientrare concretamente in possesso dei loro immobili, in aggiunta ai benefici fiscali sanciti dal decreto a proposito di imposte dirette, le singole amministrazioni comunali possono provvedere a operare esenzioni o riduzioni Ici.

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