Nell`ipotesi in cui l`acquirente di un`abitazione, situata all`interno di un fabbricato interamente ristrutturato da un`impresa di costruzioni, ceda l`unita` immobiliare senza aver fruito della detrazione del 36% durante i periodi d`imposta in cui ha avuto il possesso dell`immobile, l`agevolazione e` riconosciuta al nuovo proprietario, con riferimento alle quote residue, maturate a partire dal periodo d`imposta in cui ha acquistato l`abitazione. Cosi`si e`espressa l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.457/E del 1° dicembre 2008, rispondendo ad un quesito relativo all`applicabilita` della detrazione IRPEF del 36%, riconosciuta per l`acquisto di abitazioni facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni (art.9, comma 2, legge 448/2001, e art.1, comma 17, lett.b, legge 244/2007, che riconosce la detrazione per gli edifici ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, ed acquistati entro il 30 giugno 2011). A tal proposito, si ricorda che, per l`acquisto di abitazioni ristrutturate, l`agevolazione viene riconosciuta in misura pari al 25% del corrispettivo di vendita dell`unita` immobiliare, nel limite massimo di 48.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

In particolare, la R.M. n.457/E/2008, richiamando sia la legge 449/1997[1], istitutiva della detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, sia un suo precedente pronunciamento[2], chiarisce che, nell`ipotesi di ulteriore cessione di un`unita` immobiliare, posta in un fabbricato ristrutturato, il secondo acquirente:
– subentra nel beneficio inizialmente riconosciuto al precedente proprietario che non se ne sia avvalso per i periodi d`imposta in cui ha posseduto l`abitazione, potendo fruire della detrazione del 36% in relazione alle quote successive, maturate a partire dal periodo d`imposta in cui l`immobile e` stato acquistato[3];
– deve essere in possesso, ai fini del riconoscimento della detrazione, della documentazione attestante che l`immobile sia stato ristrutturato, e ceduto al precedente proprietario, dall`impresa di costruzioni, comprensiva della copia della concessione edilizia, della dichiarazione di ultimazione lavori e dell`atto di acquisto, da cui risulti il corrispettivo su cui calcolare l`agevolazione.

www.ance.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>