Casa e infrastrutture: piano nazionale di edilizia abitativa

di Redazione Commenta

Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria

Per garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo, è approvato un piano nazionale di edilizia abitativa (art.11 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 – convertito in Legge 6 agosto 2008, n.133), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d’ intesa con la Conferenza unificata di cui all’ art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni.

Il piano si pone l’ obiettivo di incrementare il patrimonio immobiliare ad uso abitativo, mediante l’ offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:
1) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
2) giovani coppie a basso reddito;
3) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
4) studenti fuori sede;
5) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
6) altri soggetti in possesso di requisiti di cui all’ articolo 1 della legge 8 febbraio 2007 n.9;
7) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

Il piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente. Sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell’ effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, è articolato attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all’ incremento dell’ offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolari anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l’ acquisizione e la realizzazione di immobili per l’ edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dall’ alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall’ articolo 13;
c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, capo III del codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell’ esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale.

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