Per gli edifici completamente ristrutturati da imprese valgono le regole generali, però i lavori devono essere terminati entro l’ anno di competenza dell’ agevolazione, perciò tutti gli anni dal 2002 al 2011 sono validi; le spese detraibili sono pari a un quarto del prezzo dell’ unità immobiliare risultante nell’ atto pubblico di compravendita o di assegnazione (sempre nei limiti di spesa di 48 mila euro e di detrazione di 17.280 euro); non è necessaria la Comunicazione a Pescara; non sarebbe necessario il pagamento con bonifico (ma resta consigliabile).

Iva agevolata al 10%
Riguarda le opere classificate dal Comune nelle categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria, che altrimenti sconterebbero l’ Iva al 20% sulle fatture delle ditte edili. Viceversa le opere classificate come di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia hanno già concessa l’ Iva al 10% (non è un’ agevolazione).

Quanto dura l’ agevolazione
Al momento (salvo proroga) per le fatture pagate entro il 31 dicembre 2011.

Per quali immobili
Tutti i tipi di immobili e opere.

Limiti
L’ aliquota agevolata del 10% vale anche per l’ acquisto di materiali e di altri beni necessari per i lavori, a condizione che i materiali non vengano forniti da un soggetto diverso di quello che esegue i lavori. Quindi non si può acquistarli direttamente; che i materiali non costituiscano “beni significativi” il cui costo superi il 50% del costo dell’ intervento edile. In tale (raro) caso l’ Iva agevolata si applica solo parzialmente.

Beni significativi
Ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’ aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza.

Detrazione del 55% sul risparmio energetico
Riguarda quattro particolari tipi di opere di recupero negli edifici, con il raggiungimento di certi particolari parametri tecnici di risparmio energetico fissati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo 11 marzo 2008 (solo un tecnico è in grado di valutarli).

Le opere
1) Qualsiasi opera di riqualificazione globale dell’ edificio che permetta di raggiungere determinati parametri di fabbisogno termico. Vale per edifici completi (condomini e villette), non per i singoli appartamenti. In genere si tratta dell’ azione combinata dei punti 2) e 4).
2) Le coibentazioni degli edifici con particolari requisiti di trasmittanza termica, che riguardino pareti che danno sull’ esterno; infissi che danno sull’ esterno e che racchiudono zone riscaldate (non, per esempio, le finestre delle scale condominiali); pavimenti e soffitti.
3) L’ installazione di pannelli solari termici;
4) Sostituzione di caldaie esistenti con modelli a condensazione e contemporanea installazione sui caloriferi di valvole termostatiche (a meno che il riscaldamento sia a pavimento). Oppure sostituzione con impianti geotermici a bassa entalpia.

Quanto dura l’ agevolazione
Al momento (salvo proroga) per le opere pagate entro il 31 dicembre 2010.

Per quali immobili
Tutti i tipi di immobili, purché i lavori siano eseguiti per proprio utilizzo (non per la vendita, da parte di imprese di costruzione).

Regole per la detrazione
Per essa valgono tutte le indicazioni date per la detrazione del 36%, se non sono fatte espresse eccezioni nei paragrafi qui sotto.

Tetti di spesa
Sono variabili a seconda del tipo di opera. Importante: è possibile cumulare (cioè godere di più detrazioni e di più tetti di spesa) le agevolazioni elencate nei punti 2), 3) e 4) (coibentazioni, pannelli solari e caldaie) eseguendo ciascuna di queste opere. Viceversa l’ agevolazione del punto 1) (la riqualificazione globale) è cumulabile solo con l’ agevolazione del punto 3) (i pannelli solari).

Rateizzazione della detrazione
a) Opere eseguite nel 2007 (anche se pagate negli anni successivi, fino al 2010): 3 rate di uguale importo;
b) Opere eseguite nel 2008 (anche se terminate negli anni successivi, fino al 2010): da 3 a 10 rate di uguale importo, a scelta irrevocabile del contribuente alla prima rata;
c) Opere eseguite nel 2009 e 2010 (anche se terminate negli anni successivi, fino al 2010): 5 rate di uguale importo.

L’ iter
1) Asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici prescritti, da conservare presso il contribuente;
2) Scheda informativa dell’ intervento, che il tecnico abilitato deve compilare telematicamente sul sito dell’ Enea;
3) Attestato di qualificazione energetica, che va anch’ esso compilato via computer dal tecnico abilitato sullo schema previsto dall’ Enea. L’ invio dell’ attestato non è necessario in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari.
4) Solo per opere eseguite nel 2009 e il 2010: invio di comunicazione inizio lavori all’ Agenzia delle Entrare (le regole sono ancora da stabilire);
5)Nelle regioni in cui è stata varata, è necessario redigere e conservare in un cassetto anche la certificazione energetica, esibendola a richiesta.

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