Mutui per la prima casa. Contributo statale a favore dei mutuatari: una Circolare del Governo

di Redazione Commenta

Il ministero dell’ Economia e delle finanze ha inviato a tutti gli intermediari finanziari una lettera circolare con la quale illustra le modalità applicative delle nuove misure in materia di tassi sui mutui. La Circolare in argomento è quella del 13 febbraio 2009, n. 11434 – Istruzioni applicative dell’ art. 2 del decreto – legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Mutui prima casa (Seguito circolare del 28 dicembre 2008). GU n. 48 del 27-2-2009. In base alle nuove disposizioni per i mutui a tasso variabile le rate da corrispondere nel 2009 saranno calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere.

La differenza tra gli importi a carico del mutuatario e le rate da corrispondere, in base al contratto di mutuo sottoscritto, è a carico dello Stato. Il contributo statale a favore dei mutuatari per la riduzione dell’ importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata. Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009. Il criterio di calcolo si applica all’ intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009. La disposizione interessa i mutui erogati prima del 31 ottobre 2008 per l’ acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’ abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9. Il provvedimento si applica anche ai mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione (art. 3 decreto-legge 28 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126).

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