È stato approvato dal Senato il disegno di legge comunitaria 2009. Il testo passa ora all’ esame della Camera. Tra gli elementi per conformarsi alle direttive di Bruxelles l’ abolizione del valore normale come riferimento per il calcolo di Iva e base imponibile secondo una strategia che mira a prevenire l’ evasione fiscale. L’ Italia era stata messa in mora dall’ Unione Europea perché nelle compravendite immobiliari quantificava l’ imposta sul valore aggiunto sulla base di un indicatore stimato e non su quella del valore indicato in fattura.

L’ abrogazione comporta per imprese e professionisti il cambiamento di abitudini ormai consolidate. La grandezza del valore normale rimane ancorata al prezzo di mercato, ma senza riferimenti ai listini di vendita o alle tariffe professionali. Sarà invece parametrato rispetto al prezzo di acquisto o al costo di beni simili o alle spese necessarie per la loro esecuzione.

L’ erario può recuperare l’ Iva, mentre in precedenza il valore normale era stato utilizzato anche in circostanze improprie. La base imponibile di una transazione è rappresentata dal corrispettivo pattuito tra le parti. Ogni scostamento dell’ imposta deve essere circoscritto. L’ amministrazione, salvo che in casi eccezionali, non può intervenire sulla base imponibile di una cessione o una prestazione.

La stessa considerazione vale per la riqualificazione della base imponibile al valore normale. Si conferma così l’ orientamento che prevede l’ abbandono del valore normale nei casi di cessioni gratuite, destinazione di beni a finalità esterne all’ impresa e assegnazioni ai soci. L’ amministrazione finanziaria può rideterminare la base imponibile con finalità antifrode se le parti contraenti determinano una riduzione illegale del debito di imposta.

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