L’ intervento di ristrutturazione deve rispettare la sagoma preesistente dell’ edificio

di Redazione 1

Così ha stabilito il Tar Lombardia nella sentenza 153 del 16 gennaio scorso: se l’ intervento di demolizione e ricostruzione non rispetta la sagoma preesistente, l’ edificio è classificabile come nuova costruzione e non come ristrutturazione integrale. E inoltre la modifica influisce sul cambiamento urbanistico. La distinzione provoca effetti ragguardevoli. La nuova costruzione, infatti, deve rispettare le indicazioni del Piano regolatore: volumetria, distanze, altezze, rapporti di copertura, dotazioni di parcheggi. Con le opere di ristrutturazione si possono invece mantenere i requisiti del fabbricato preesistente.

In base al Testo Unico dell’ Edilizia, Dpr 380 / 2001, una demolizione può essere considerata ristrutturazione quando il nuovo edificio mantiene volumetria e sagoma di quello precedente. La Legge Regionale della Lombardia 12 / 2005 non ripropone il limite della sagoma, entrando in contrasto con la norma nazionale. Nella regione sono quindi stati effettuate ristrutturazioni che hanno rispettato solo la volumetria, incidendo su tutti gli altri parametri.

Secondo il Tar la modifica della sagoma degli edifici influisce sul tessuto urbano, dando vita al cambiamento urbanistico e edilizio che deve essere regolato dalla normativa vigente. L’ esigenza di rispettare il limite della sagoma non può essere accantonato dalla legislazione regionale. Fin quando è possibile però una norma ordinaria andrà interpretata in modo conforme alla Costituzione. Il limite della sagoma può quindi essere desunto in via analogica e sistematica.

Questo tipo di approccio rispetta la tendenza della Corte Costituzionale, che preferisce valorizzare i giudici comuni per risolvere i dubbi di costituzionalità, trasformando la giustizia costituzionale in extrema ratio. Nel caso della Lombardia appare però superato il limite dell’ interpretazione conforme perché il mancato riferimento alla sagoma non è una lacuna. La legge regionale disapplica espressamente l’ articolo corrispondente del Testo Unico dell’ Edilizia, diventando così incostituzionale. Non è inoltre corretta la disapplicazione da parte del Tar di una norma regionale ampiamente utilizzata.

Commenti (1)

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