Affitti e condominio, Confedilizia risponde

di Redazione 1

La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489

Diniego di rinnovo alla prima scadenza
Il proprietario di un appartamento locato con contratto 4 + 4 domanda se, alla scadenza del primo quadriennio, possa disdettare la locazione per destinare l’immobile ad abitazione della figlia.

L’ art. 3, comma 1, lett. a), della legge 431 / ’98 prevede espressamente che il locatore possa avvalersi della facoltà di diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza allorché “intenda destinare l’ immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado”. La risposta al quesito è, dunque, positiva.

Innovazioni vietate
Si domanda quali siano le innovazioni che in ambito condominiale il codice civile indica come vietate.

Ai sensi dell’ art. 1120, secondo comma, c.c. sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’ edificio inservibili all’ uso o al godimento anche di un solo condomino.

Donazione e diritto di prelazione
Si domanda se, in caso di donazione di un locale commerciale, al conduttore spetti il diritto di prelazione.

Ai sensi dell’ art. 38 della legge 392 / ’78, il diritto di prelazione spetta solo nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’immobile locato. Poiché la donazione è invece un contratto a titolo gratuito, la risposta al quesito è necessariamente negativa.

Divieto di partecipare all’ assemblea a mezzo di rappresentante
In un condominio è stato deliberato che alle assemblee possano intervenire solo i condòmini personalmente, escludendo eventuali partecipazioni a mezzo di rappresentante. Si domanda se ciò sia legittimo.

La risposta è negativa. La materia è regolata, infatti, dall’ art. 67 disp. att. cod. civ., che al primo comma stabilisce espressamente che “ogni condomino può intervenire all’ assemblea anche a mezzo di rappresentante”. Tale disposizione è definita inderogabile dal successivo art. 72, per cui qualunque previsione di segno contrario, contenuta in un regolamento di condominio o in un atto d’ acquisto o deliberata in assemblea, deve ritenersi nulla.

Commenti (1)

  1. Segnalazione interessante per chi cerca casa o vuole saperne di più senza agenzie di mezzo. Bravi!

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