Risparmio energetico. Nuove disposizioni sugli impianti termici centralizzati

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Dal 25 giugno sono in vigore nuove norme in materia di risparmio energetico, con particolare riferimento agli impianti termici centralizzati. Lo comunica la Confedilizia, segnalando le disposizioni di maggiore interesse del provvedimento – uno dei decreti del uno dei decreti del Presidente della Repubblica attuativi del decreto legislativo 192 / 2005 – e precisando che lo stesso si applica in assenza di diverse disposizioni regionali.

In particolare, viene previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 – e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW – sia preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti.

Le cause tecniche o di forza maggiore che giustifichino la dismissione della caldaia centralizzata e la sua sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi, dovranno essere dichiarate in una relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico.

Il decreto pubblicato in Gazzetta prevede inoltre che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, in caso di installazione o di ristrutturazione dell’ impianto termico, debbano essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa.

Anche in questo caso, tuttavia, potranno essere segnalati gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, ovvero l’ adozione di altre soluzioni impiantistiche equivalenti, che dovranno essere evidenziati nella relazione tecnica sopra citata.

Il provvedimento conferma infine – segnala ancora la Confedilizia – le disposizioni transitorie in materia di periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento, che rimane fissata:
a) a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido (indipendentemente dalla potenza) nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW;
b) a due anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le cosiddette “caldaiette” presenti nelle abitazioni) con anzianità di installazione superiore agli otto anni e per gli impianti a camera aperta (caldaie di tipo B) installati nei locali abitati;
c) a quattro anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di otto anni di anzianità.

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