A regolare l’ iter per lo sconto fiscale del 55% è il Decreto dello sviluppo 19 /2 / 207, modificato dai decreti 26 / 10 / 2007 e 7 / 4 /2008. La documentazione di cui bisogna disporre può essere ripartita in due categorie: quella che va conservata in un cassetto ed esibita a richiesta e quella che va inviata.
Documentazione da conservare
1) Asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici prescritti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l’ asseverazione può essere unitaria e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori.
2) Fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. Secondo interpretazioni delle Entrate, anche l’ agevolazione della detrazione del 55% (e non solo quella del 36%), è condizionata all’ indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’ intervento
3) Ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento (per i non titolari di reddito d’ impresa).
4) Per i lavori condominiali, copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
5) Per i lavori eseguiti dall’ inquilino o dal comodatario, dichiarazione di assenso del proprietario.
6) Ricevuta di invio tramite internet della documentazione tecnica all’ Enea.
7) Nelle regioni in cui è stata varata, è necessario conservare in un cassetto anche la certificazione energetica, redatta secondo i criteri locali.