Le opere ammesse riguardano l’ ampliamento del 20% della volumetria degli edifici residenziali mono – bifamiliari non superiore a 1000 metri cubi, per un incremento massimo di 200 metri cubi. Possibili anche demolizioni e ricostruzioni con ampliamento degli edifici residenziali entro il limite del 35%. Consentito l’ ampliamento fino al 20% della superficie utile lorda di ciascuna unità immobiliare non residenziale, per un massimo complessivo di 70 metri quadrati ad edificio e del 35%, a titolo straordinario, nei casi di demolizione e ricostruzione delle strutture.

Destinatari degli interventi le abitazioni mono e bifamiliari e i fabbricati destinati ad altro uso con superficie lorda utile non superiore a 350 metri quadri. Per gli aumenti sarà sufficiente la Dia, Dichiarazione di inizio attività, da presentare entro il 31 dicembre 2010. Per i cinque anni successivi alla comunicazione di fine lavori non potranno essere effettuate ulteriori modifiche. Alla data del 31 marzo 2009 gli immobili da ampliare devono risultare regolarmente accatastati e devono già essere state presentate le dichiarazioni di variazione.

Gli edifici devono essere situati in centri abitati e al di fuori di ambiti a pericolosità idraulica e geomorfologica elevata a meno che non siano presentate verifiche di sicurezza. È vietato intervenire su immobili posti all’ interno dei centri storici, di parchi o riserve, definiti di valore artistico, culturale o architettonico, o che hanno un vincolo di interesse storico. In questo caso si farà riferimento alla metratura originaria.

Tutelata anche l’ efficienza energetica. Per l’ ampliamento la climatizzazione invernale deve essere abbattuta di almeno il 20%. Per la demolizione e ricostruzione, l’ indice si alza al 50% mentre il raffrescamento estivo che deve essere inferiore a 30 Kw/h per metro quadro annuo.

In dettaglio:

1. Tipologie di immobili. Con SUL esistente il 31 marzo 2009. Tipologie monofamiliari o bifamiliare, senza limiti di ampiezza dell’ esistente. Negli altri casi la SUL massima deve essere di 350 mq. Sono equiparati agli edifici abitativi quelli rurali residenza dell’ imprenditore agricolo e dei familiari.

2. Zone escluse. Centri storici, parchi, riserve regionali e nazionali. Escluse le zone con pericolosità idraulica e geomorfologica molto elevata.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. 31 dicembre 2010.

4. Incrementi volumetrici. Max 20% della SUL esistente al 31 marzo 2009 fino a un massimo di 70 mq lordi. Vanno computate nell’ incremento volumetrico le superfici utili condonate

4.1 Risparmio energetico. Indice prestazione energetica inferiore al 20% rispetto a quello delle nuove costruzioni. Finestre con intercapedini di aria o di gas (anche per i locali non ampliati). Utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l’ impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

4.2. Limiti urbanistici. Le agevolazioni sono concesse solo laddove strumenti urbanistici consentono la ristrutturazione edilizia con addizioni funzionali o incrementi volumetrici. Si tratta comunque della maggioranza del territorio regionale. No ai cambi d’ uso. Fuori dai centri abitati, approvvigionamento acqua potabile e di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue Vietato l’ incremento di nuove unità immobiliari o il cambio d’ uso prima di 5 anni dalla presentazione della Dia o del permesso di costruire, pena il fatto che l’ intervento sia considerato come totalmente abusivo, con demolizione.

4.3. Limiti edilizi
. Rispetto delle altezze massime e delle distanze legali previste negli strumenti urbanistici.

5. Demolizioni e ricostruzioni. Fino al 35% SUL esistente al 31 marzo 2009. Possibile demolire e ricostruire anche immobili che abbiano fino al 25% di SUL a non abitativo. In tal caso però la superficie non abitativa non va computata ai fini dell’incremento e non va aumentata.

5.1 Risparmio energetico. Indice prestazione energetica inferiore al 50% alle nuove costruzioni.

5.2. Limiti urbanistici. Possono essere create nuove unità immobiliari di almeno 50 mq di SUL, ma un ulteriore incremento è vietato prima di 5 anni dalla richiesta di Dia o permesso. Per il resto i limiti sono Identici a quelli previsti per gli incrementi volumetrici.

5.3. Limiti edilizi. Rispetto delle altezze massime e delle distanze legali.

6. Autonomia comunale. Nessuna.

7. Iter e contributo costruzione. Si ricorre sempre alla Dia.

8. Edifici non abitativi. Esclusi

Fonte: Confappi

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