La detrazione del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica non è cumulabile con eventuali contributi riconosciuti, per gli stessi interventi, dall’ Unione Europea, dalle Regioni o da enti locali. Queste le precisazioni contenute nelle Risoluzione dell’ Agenzia delle Entrate n. 3 / E del 26 gennaio 2010.

La detrazione del 55% (articolo 1, commi 20 – 24, legge 244 / 2007), attualmente applicabile fino al periodo d’ imposta 2010, secondo quanto originariamente previsto dall’ art.10, comma 2, del D.M. 19 febbraio 2007, risultava compatibile con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni, per i medesimi interventi, ed incompatibile con incentivi statali (quali, ad esempio, la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie).

Successivamente è stato emanato il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.115 che prevede espressamente, dal 1° gennaio 2009, la non cumulabilità tra gli incentivi di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’ efficienza energetica con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali.

In merito, ricorda la R.M. n.3 / E / 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico, istituzionalmente competente in materia di interventi per l’ efficienza energetica, ha chiarito che la detrazione d’ imposta del 55% è riconducibile a strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.

Il medesimo dicastero ha, inoltre, precisato che l’ espressione “ulteriori contributi comunitari, regionali o locali”, contenuta nella richiamata normativa, è riferita alle erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario, in forma diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi.

Pertanto, alla luce del mutato quadro normativo, e dei chiarimenti ministeriali riportati, il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica, rientranti nell’ oggetto dell’ agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

In conclusione, lo sconto fiscale del 55% sugli interventi edilizi per il risparmio energetico rientra tra gli strumenti statali di incentivazione dell’ efficienza energetica e, per questo, non può sommarsi ad altri incentivi riconosciuti per gli stessi interventi dagli enti territoriali. Ancora una volta il chiarimento amministrativo non prevede alcuna forma di tutela del legittimo affidamento per quei contribuenti che, per le spese sostenute nel 2009, confidavano nel cumulo tra la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica ed eventuali contributi finanziari (es. regionali o comunali), per l’ incompatibilità con agevolazioni previste dallo Stato per le stesse tipologie di intervento. Comunque è possibile fruire della detrazione del 55% per la parte delle spese eccedenti l’ eventuale contributo ricevuto.

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