Piano Casa Basilicata norma più permissiva. La nuova norma allenta infatti i vincoli del Piano Casa della Regione Basilicata. Nella prima stesura gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente non erano consentiti sugli edifici residenziali ubicati all’ interno di aree dichiarate di interesse pubblico, ai sensi dell’ articolo 136 del Decreto Legislativo 42 / 2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

La Legge Regionale 11 / 2010 appena approvata liberalizza alcune tipologie di intervento all’ interno delle zone di interesse pubblico, cercando di rendere più convenienti le misure per il rilancio del settore edile. La nuova versione, passata con la Legge Regionale 11 / 2010, vieta gli interventi nelle aree dichiarate non trasformabili dai piani paesistici.

I lavori di ampliamento, riutilizzo del patrimonio edilizio, demolizione e ricostruzione sono ammessi per gli edifici residenziali ubicati nelle aree di interesse pubblico ai sensi dell’ articolo 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Per la realizzazione dei lavori, tuttavia, c’ è una condizione: il rispetto del comma 1 dell’ articolo 136 e del Dpr 380/2001, Testo Unico dell’ Edilizia.

In base al Codice del Paesaggio devono essere tutelati gli immobili con decisi caratteri di bellezza naturale o singolarità geologica. Secondo il Testo Unico, inoltre, gli interventi in aree demaniali e su opere pubbliche di interesse statale devono essere realizzati da enti istituzionalmente competenti o da concessionari di servizi pubblici, dopo gli opportuni accertamenti sulla conformità alle prescrizioni edilizie e urbanistiche.

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