Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde

La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489

LOCAZIONE DI ALBERGO
Si domanda se la durata minima iniziale di un contratto di locazione di un immobile adibito ad attività alberghiera sia di sei anni.

Ai sensi dell’ art. 27, l. 392 / ’78 locazioni di tal genere hanno durata minima iniziale di nove anni. La risposta al quesito, pertanto, è negativa.

TRASFORMAZIONE DELLA TERRAZZA IN TETTO
Un condomino domanda quale maggioranza occorra, in sede assembleare, per deliberare la trasformazione della terrazza comune in tetto

È stato ritenuto che per deliberare un intervento del genere sia necessaria l’ unanimità giacché, pur restando immutata la funzione di copertura del fabbricato, ”risultano compromesse le facoltà accessorie di godimento consentite dalla terrazza, quali l’ accessibilità, l’ affaccio e la permanenza, senza che il danno sia compensato da alcun vantaggio” (in tal senso, Trib. Nocera Inferiore, sent. n. 961 dell’ 8.10.’02).

REDDITO DA LOCAZIONE E IRPEF
Si domanda come debba essere determinato il reddito da assoggettare all’ Irpef per i contratti di locazione di tipo libero (4+4)

Il reddito da assoggettare all’ Irpef per questo genere di contratti è dato dal valore più alto tra la rendita catastale (rivalutata del 5 per cento) e il canone di locazione (aggiornato con le rivalutazioni Istat) ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati situati nella città di Venezia e in alcune isole della Laguna).

DIRITTO DI SCELTA DEI POSTI AUTO
Un amministratore domanda se sia legittima una delibera assembleare, assunta a maggioranza, che attribuisca il diritto di scegliere i posti auto nel garage condominiale – tra loro non equivalenti per comodità di accesso – a partire dal condomino titolare del più alto numero di millesimi.

La risposta è negativa. La Cassazione, infatti, statuendo su di un caso analogo, ha avuto modo di precisare che ”la regolamentazione dell’ uso della cosa comune, in assenza dell’ unanimità, deve seguire il principio della parità di godimento tra tutti i condòmini stabilito dall’ art.1102 cod. civ., il quale impedisce che, sulla base del criterio del valore delle singole quote, possa essere riconosciuto ad alcuni il diritto di fare un uso del bene, dal punto di vista qualitativo, diverso dagli altri (sent. n. 26226 del 7 12.’06).

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