Consorzi di bonifica, tassazione diversa da regione a regione

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Consorzi di bonifica, tassazione diversa da regione a regione

I Consorzi di bonifica sono soliti esaltare il proprio ruolo, rimarcandone, da un lato, l’insostituibilità e, dall’altro, la necessaria copertura contributiva da parte dei consorziati (che tali sono per obbligo), insistendo in particolare sui benefìci che sarebbero tratti dai contribuenti urbani. Uno sguardo alla situazione delle varie Regioni permette di smentire l’ assunto

Se, infatti, in alcune Regioni (Emilia-Romagna e Toscana in primo luogo) la politica dei Consorzi è consistita nell’ampliare la base contributiva (dalle colline alle isole, dalle montagne alle città), in altre il legislatore regionale ha prestato attenzione alle insoddisfazioni dei proprietari, stanchi delle incessanti pretese dei Consorzi.


Ecco, dunque, la disposizione chiarissima contenuta nella legge regionale n. 6/’08 della Sardegna, che individua il beneficio di bonifica ”nel vantaggio diretto e specifico tratto dall’immobile in ragione delle opere e degli impianti inerenti la rete consortile di distribuzione dell’acqua a uso irriguo”.

Dunque, si paga soltanto per l’irriguo: ciò significa che ad una fornitura corrisponde un canone, come avviene per la luce elettrica, il gas, il telefono. Chi non usa il telefono, non è tenuto a pagare un contributo per beneficio telefonico alle società esercenti il servizio. Similmente, chi non riceve acqua dal Consorzio non è tenuto ad alcun pagamento, in Sardegna.

Il Veneto ha scelto la strada di ridurre drasticamente la platea dei pagatori. Secondo la l.r. n. 12/’09, infatti, ”Non sono tenuti al pagamento del contributo consortile i contribuenti che risultano iscritti al catasto del consorzio per uno o più immobili censiti al catasto urbano con contribuenza di importo sino ad almeno 16,53 euro, calcolato come sommatoria di quanto dovuto per ciascun immobile”. Provvede anno per anno la fiscalità generale, a finanziare i Consorzi: ”La Giunta regionale concede ai consorzi di bonifica un finanziamento annuale nel limite massimo della minore contribuzione consortile”.

La Puglia ha sospeso, con la propria l.r. n. 8/’06, il pagamento dei contributi, provvedendo ad erogare finanziamenti ai Consorzi, in attesa della ”riclassificazione dei piani di contribuenza e dell’attivazione dei relativi ruoli”.

La Regione Marche ha cassato la contribuenza urbana, dettando, con la deliberazione di Giunta regionale n. 1749/’00, le direttive per l’adeguamento dei piani di classifica degli immobili. Sono state escluse le aree urbane dal beneficio e dunque dal pagamento.

Un’irrazionalità sola, insomma. Si paga o non si paga a seconda di dove si risiede. C’è altro da dire, su questi carrozzoni spremisoldi?

Corrado Sforza Fogliani
presidente Confedilizia

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