No alle agevolazioni fiscali se la prima casa in seguito diventa scomoda

I benefici valgono solo quando la casa già acquistata con l’agevolazione è assolutamente inidonea alle nuove esigenze familiari

La casa scomoda non dà diritto agli acquisti agevolati. Se un contribuente abita in un immobile che il coniuge ha comprato prima del matrimonio con i benefici fiscali ”prima casa” e l’alloggio si rivela in seguito troppo piccolo per le esigenze della famiglia, non è possibile godere ancora una volta delle agevolazioni. Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 86/E, che risponde a un’istanza di interpello sulle facilitazioni offerte dal Fisco per l’acquisto della prima casa.

Più precisamente, l’interpellante, sposato in regime di comunione legale di beni, è interessato a sapere se sia possibile avvalersi degli aiuti del Fisco per comprare un’abitazione più grande di quella in cui già risiede, acquistata prima del matrimonio dal coniuge in forma agevolata. Secondo i tecnici delle Entrate, si può usufruire dei benefici fiscali solo se l’immobile è assolutamente inadatto a fungere da abitazione.

Ad esempio, un contribuente si è visto riconoscere dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 100 dell’8 gennaio 2010, il diritto di beneficiare delle agevolazioni prima casa pur essendo già proprietario di un altra casa, che però era stata giudicata del tutto inadatta all’uso abitativo, sia per le dimensioni, appena 22 metri quadrati, sia per le sue caratteristiche specifiche.

I principi interpretativi proposti dai magistrati dalla Suprema corte non possono, quindi, essere estesi alla situazione delineata nell’interpello. Una casa composta da due vani catastali e accessori e abitata da tre componenti familiari, infatti, non concretizza un’ipotesi di assoluta inidoneità, come può essere, per esempio, l’inagibilità.

Il documento di prassi ribadisce comunque che resta ferma la possibilità di avvalersi delle agevolazioni prima casa pro quota nella misura del 50 per cento, ossia limitatamente alla parte comprata dal coniuge in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. In particolare, l’abitazione acquistata non deve essere di lusso e deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha stabilito la propria residenza o intende farlo entro 18 mesi dalla stipula del contratto o, ancora, nel Comune in cui il compratore svolge la sua attività principale. Inoltre, all’atto di acquisto è necessario dichiarare di non essere in possesso nello stesso Comune o nell’intero territorio nazionale di un altro immobile a uso abitativo, se acquistato con le agevolazioni.

Fonte: FiscoOggi

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