Problemi di affitti e condominio, Confedilizia risponde

La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489

Contratto agevolato
Ho notato che il contratto di locazione della durata di tre anni più due anni previsto dalla legge n. 431/’98 viene definito nei modi più vari. Mi interesserebbe conoscere, quindi, quale sia la sua esatta definizione.

Contratto agevolato. È questa l’unica definizione a cui la legge n. 431/’98 e, in particolare, l’art. 4-bis ricorre per indicare questo tipo di contratto.

I registri previsti per i condominii
Un amministratore di condominio di quali e quanti registri deve dotarsi?

Il codice civile prevede due registri di cui devono dotarsi gli amministratori di condominio. Uno – la cui obbligatorietà non può ritenersi venuta meno a seguito della cessazione del sistema corporativo (sul quale si basava l’adempimento di cui all’art. 71 disp. att. cod. civ. che assegnava all”’associazione professionale dei proprietari di fabbricati” il solo compito di tenere il registro in questione) – è quello previsto dal combinato disposto degli artt. 1129, quarto comma, e 1138, terzo comma, cod. civ.. Tali norme prevedono che la nomina e la cessazione, per qualunque causa, dell’amministratore dal suo incarico siano annotate in un ”apposito registro” e che, nel medesimo registro, sia trascritto anche il regolamento di condominio approvato dall’assemblea. L’altro registro, invece, è quello contemplato dall’art. 1136, ultimo comma, cod. civ.. In esso devono essere trascritti i verbali d’assemblea.

Piscina condominiale, spese di manutenzione
Sono proprietario di un appartamento sito in un edificio dotato di piscina condominiale e vorrei sapere come vanno ripartite le spese di manutenzione di questo impianto.

Secondo la giurisprudenza le spese per la manutenzione della piscina condominiale devono essere ripartite tra tutti i condòmini in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà. Ciò sempreché un regolamento di condominio di origine contrattuale non preveda diversamente oppure per ragioni strutturali obbiettive di conformazione dell’edificio l’impianto sia destinato a servire solo alcune e non tutte le unità immobiliari (in tal senso, Cass. sent. n. 5179 del 29.4.’92).

Godimento del bene comune
In un edificio condominiale il proprietario di un piccolo locale e il proprietario di un appartamento che si sviluppa per un intero piano hanno diritto di godere in egual misura dei beni comuni?

A meno che un regolamento di origine contrattuale non preveda diversamente, la risposta al quesito è positiva. Secondo la Cassazione, infatti, l’uso della cosa comune da parte del singolo condomino prescinde dal valore della sua quota di proprietà (in tal senso, da ultimo, cfr. sent. n. 26226 del 7.12.’06).

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