Come devono comportarsi i condominii – in qualità di datori di lavoro di portieri, addetti alle pulizie ecc. – in relazione alla giornata del 17 marzo prossimo, dichiarata Festa nazionale per la ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell’Unità d’Italia?

Per rispondere a questo interrogativo, la Confedilizia ha illustrato in un breve vademecum le conseguenze che la Festa del 17 marzo comporta nell’applicazione del Contratto collettivo nazionale per i dipendenti da proprietari di fabbricati che la Confederazione sigla, per parte datoriale, con Cgil, Cisl e Uil.

L’istituzione della festività del 17 marzo 2011, che ha effetti civili ma che, sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n. 5/’11, non deve comportare oneri a carico dei datori di lavoro, abbisogna infatti – ad avviso della Confedilizia – di qualche indicazione operativa finalizzata a superare alcune incertezze interpretative relative al trattamento retributivo da applicare al personale dipendente.

Il principio generale stabilito dal decreto-legge n. 5 è che la nuova giornata festiva non venga di per sé remunerata, ma trovi compensazione con la ex festività del 4 novembre. Nel comparto relativo ai dipendenti da proprietari di fabbricati – in cui l’ex festività del 4 novembre è stata compensata con alcuni benefici garantiti ai lavoratori sotto forma di permessi retribuiti e minori ore di lavoro settimanale – è necessario allora che i datori di lavoro si accordino preventivamente col proprio personale dipendente al fine di trattare la festività in una delle seguenti modalità:

– il 17 marzo 2011 il dipendente non presta la propria opera e per tale giornata non viene retribuito;
– il 17 marzo 2011 il dipendente non presta la propria opera, per tale giornata viene retribuito ed il godimento della giornata festiva viene compensato con corrispondenti permessi retribuiti annuali cui lo stesso ha diritto (per le figure contrattuali per le quali questa opzione è possibile);
– il 17 marzo 2011 – se il datore lo richiede per esigenze di servizio – il dipendente presta la propria opera e per tale giornata riceve la maggiorazione dovuta per il lavoro festivo.

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