Nel contratto di finanziamento per l’acquisto della casa sono previste forme di garanzia reali o personali, aggiuntive rispetto all’ipoteca, fra le quali la fideiussione, appunto.

Da precisare che la natura del mutuo ipotecario dell’operazione comunque non cambia con l’aggiunta della fideiussione. La garanzia aggiuntiva assume un’impronta funzionale e spesso viene rilasciata da un soggetto diverso dal mutuatario a garanzia dell’esatto adempimento a restituire il debito contratto da quest’ultimo.

Diverse sono le forme di garanzia preordinate a tale scopo (fideiussione, pegno ecc.), ma tutte mirano a garantire il creditore neutralizzando il rischio di inadempimento.

Fra le garanzie particolare attenzione merita la “fideiussione” che si ha quando una parte garantisce l’adempimento dell’obbligazione del mutuatario obbligandosi personalmente verso il creditore-Banca.

Il fideiussore risponde con tutti i suoi beni ed il rapporto nasce e si stabilisce tra il fideiussore e la Banca creditrice; anche se tale rapporto è di solito preceduto da un‘intesa tra debitore e fideiussore.

La fideiussione ha natura accessoria, ovvero non è valida se non è valido il contratto principale: il mutuo. Il fideiussore, quindi, può opporre al creditore-Banca tutte le eccezioni che spettano al mutuatario.

Poiché le conseguenze che scaturiscono dalla fideiussione sono gravi, la volontà di prestarla deve essere espressa per iscritto.

È giusto notare che, in casi molto particolari e a soggetti particolarmente benestanti, le Banche possono concedere un prestito per acquistare un immobile, senza richiedere un’ipoteca come garanzia.

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